Sentenza n. 5037/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. s.p.a. n. 68 del 17 marzo 2026 e relativi allegati, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha escluso Olympus dal lotto 45, avente ad oggetto “Pinza per recupero corpi estranei a tre piedi (tripode)” (CIG B4C9DB7187), della “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva da destinarsi alle AA.SS. della Regione Campania”; - del verbale di gara n. 13 del 16 ottobre 2025, nonché degli altri verbali e relativi allegati, nei limiti di cui al ricorso; - della legge di gara e dei chiarimenti, nei limiti di cui al ricorso; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. PI124199-25 del 7 ottobre 2025; - del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove nelle more intervenuto, nonché dell’accordo quadro e dei contratti attuativi/ordinativi di fornitura, ove nelle more fossero già stati sottoscritti o emessi; - nonché di ogni altro documento e/o provvedimento e/o atto presupposto, connesso e conseguente; e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente riammissione dell’offerta della ricorrente in relazione al lotto 45; quanto ai motivi aggiunti depositati il 5/6/2026 e il 30/6/2026: - della determinazione n. 136 del 1° giugno 2026, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato in via definitiva, in favore di Tecsud s.r.l., M.G. Lorenzatto s.r.l. e Meditalia Group s.r.l., il lotto 45, avente ad oggetto “Pinza per recupero corpi estranei a tre piedi (tripode)” (CIG B4C9DB7187), della “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva da destinarsi alle AA.SS. della Regione Campania”; - dei verbali di gara, nei limiti di cui al ricorso; - dell’accordo quadro e dei contratti attuativi/ordinativi di fornitura, ove nelle more fossero già stati sottoscritti o emessi; - nonché di ogni altro documento e/o provvedimento e/o atto presupposto, connesso e conseguente; e per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro e dei contratti attuativi/ordinativi di fornitura, ove nelle more fossero già stati sottoscritti o emessi, con conseguente subentro della ricorrente nell’esecuzione degli stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto 45 di una gara per la fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva e successiva aggiudicazione del lotto ad altre imprese
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal lotto 45, avente a oggetto la fornitura di pinze per recupero di corpi estranei a tre piedi, nonché, con motivi aggiunti, la successiva aggiudicazione del lotto. La stazione appaltante aveva richiesto la conferma del possesso della Dichiarazione di Conformità UE del fabbricante ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, eventualmente accompagnata dalla documentazione comprovante. La concorrente aveva inizialmente prodotto una dichiarazione di conformità relativa al dispositivo offerto, unitamente a certificati CE/UE non correttamente riconducibili al prodotto o alla dichiarazione presentata. In risposta alla richiesta della stazione appaltante aveva poi depositato un diverso certificato CE e una Confirmation Letter dell’organismo notificato, mai prodotti con l’offerta. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 32 e 97 Cost., dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dell’art. 120 del Regolamento (UE) 2017/745, nonché dei principi di par condicio, correttezza, trasparenza, buona fede e affidamento, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, erroneità e carenza della motivazione e dell’istruttoria. Ha sostenuto che, per i dispositivi rientranti nel regime transitorio dell’art. 120 del Regolamento, le dichiarazioni del fabbricante e dell’organismo notificato avrebbero sostituito la certificazione CE e che la documentazione successivamente prodotta avrebbe avuto natura meramente dimostrativa, quindi integrabile mediante soccorso istruttorio. Ha inoltre contestato la lex specialis nella parte in cui imponeva la produzione della certificazione CE.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che l’art. 4.1, comma 2, del Capitolato Tecnico imponesse a tutti i concorrenti di allegare, per i prodotti offerti, dichiarazioni di conformità, certificazioni CE, Confirmation Letter ove previste e ogni altro documento necessario alla comprova. La ricorrente non aveva adempiuto alla richiesta di confermare il possesso della dichiarazione di conformità UE collegata alla documentazione già presente nell’offerta, ma aveva prodotto documenti nuovi e diversi, consistenti in un ulteriore certificato CE e in una Confirmation Letter mai depositata prima. Tale produzione non costituiva mera comprova, bensì integrazione tardiva di un elemento essenziale dell’offerta tecnica, non suscettibile di soccorso istruttorio, in quanto avrebbe violato la par condicio e l’autovincolo derivante dalla lex specialis. Il giudice ha escluso che il regime transitorio previsto dall’art. 120 del Regolamento (UE) 2017/745 esonerasse il concorrente dall’onere di allegare la certificazione CE richiesta dal capitolato: la disciplina europea riguardava la possibilità di continuare a immettere il prodotto sul mercato, ma non impediva alla stazione appaltante di prescrivere la produzione della certificazione ai fini della verifica documentale in gara. La Commissione era tenuta a valutare la documentazione allegata dai concorrenti e non aveva l’obbligo di ricostruire d’ufficio, mediante indagini aliunde, la conformità del prodotto. L’esclusione era quindi legittima anche in applicazione del principio di autoresponsabilità, secondo cui il concorrente sopporta le conseguenze degli errori commessi nella predisposizione dell’offerta. La contestazione della lex specialis è stata ritenuta infondata, poiché la richiesta documentale era uniforme, predeterminata e compatibile con la disciplina transitoria europea. I motivi aggiunti contro l’aggiudicazione sono stati dichiarati improcedibili: una volta accertata la legittimità dell’esclusione, la ricorrente non conservava una legittimazione o un interesse qualificato a impugnare gli atti successivi della gara e l’aggiudicazione ad altri concorrenti. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
eventuale allegando documentazione a comprova
Il soccorso istruttorio non consente di integrare tardivamente elementi essenziali dell’offerta tecnica né di produrre documenti nuovi in sostituzione di quelli mancanti.
art. 4.1, comma 2, Capitolato Tecnico
le dichiarazioni di Conformità, le Certificazioni CE, le Confirmation Letter (laddove previste) che attestino l’accordo scritto tra l’organismo notificato e il fabbricante conformemente all’allegato VII, punto 4.3, secondo comma del Regolamento (UE) 2017/745, qualunque altro documento necessario alla comprova di quanto dichiarato
La lex specialis imponeva un onere individuale di allegazione della documentazione di conformità e vincolava la stazione appaltante alla verifica della documentazione prodotta dai concorrenti.
art. 120 Regolamento (UE) 2017/745
periodo transitorio - sino al 31/12/2027 o 31/12/2028, a seconda della classe del prodotto
Il regime transitorio consente, a determinate condizioni, la prosecuzione dell’immissione sul mercato dei dispositivi, ma non esonera il concorrente dall’obbligo di produrre la certificazione CE richiesta dalla lex specialis ai fini della gara.
La controversia è stata trattata nell’ambito del rito speciale relativo alle controversie concernenti le procedure di affidamento.
Massime di principio
- Quando la lex specialis impone ai concorrenti di allegare certificazioni e documenti di conformità relativi al prodotto offerto, tale onere vincola sia i concorrenti sia la stazione appaltante in applicazione del principio di autovincolo e della par condicio.
- Non è consentito utilizzare il soccorso istruttorio per produrre, dopo la scadenza dell’offerta, una certificazione o una documentazione nuova destinata a integrare un elemento essenziale dell’offerta tecnica, poiché ciò comporterebbe una modifica o integrazione sostanziale dell’offerta e altererebbe la parità tra concorrenti.
- Il regime transitorio europeo che consente la commercializzazione di determinati dispositivi medici non impedisce alla stazione appaltante di richiedere, ai fini della gara, la produzione della certificazione CE e degli ulteriori documenti prescritti dalla lex specialis.
- La stazione appaltante, quando la lex specialis predetermina i documenti necessari alla verifica della conformità del prodotto, deve valutare la documentazione allegata dai concorrenti e non è tenuta a ricostruire d’ufficio, mediante acquisizioni o indagini esterne, il possesso del requisito non adeguatamente comprovato.
- Il concorrente che non adempie alle prescrizioni documentali della gara sopporta le conseguenze dei propri errori secondo il principio di autoresponsabilità e non può pretendere che l’amministrazione supplisca alle carenze dell’offerta.
- L’accertata legittimità dell’esclusione priva il concorrente escluso di un interesse qualificato a impugnare l’aggiudicazione successiva in favore di altri concorrenti, con conseguente improcedibilità dei motivi aggiunti diretti contro tale aggiudicazione.
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