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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46385/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente, tramite difensore, contestava la sussistenza delle esigenze cautelari per: assenza di attualità del pericolo di reiterazione; brevità delle condotte (28 luglio - 6 agosto 2021); travisamento della prova (riferimento alla p.139 dell'informativa del 27/04/2022, che non riporterebbe legami del Paba con altri indagati); superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa nella impresa familiare.

La decisione

Il difensore ha dichiarato rinuncia al ricorso (nota PEC del 3/08/2023) perché la misura cautelare era stata sostituita con gli arresti domiciliari con provvedimento del 24/07/2023, determinando una sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna alle spese e senza obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, ritenendo che la rinuncia fosse dovuta a modifiche del regime cautelare intervenute non imputabili al prevenuto e fondate su nuovi elementi di fatto insorti dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Il ricorrente allegava che la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, fosse superata in ragione della sua attività lavorativa nell'impresa familiare; dalla decisione si evince che la questione non è stata esaminata nel merito poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso quando sussiste una sopravvenuta carenza di interesse: il giudice non entra nel merito delle censure.
  • La sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva (es. arresti domiciliari) può rendere priva di interesse l'impugnazione contro la custodia in carcere se tale cambiamento interviene prima della decisione e interessa concretamente la posizione dell'interessato.
  • La rinuncia determinata da eventi sopravvenuti non imputabili al ricorrente e fondati su nuovi elementi di fatto normalmente esclude l'imposizione di spese e di sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
  • Se si intende ottenere una pronuncia sul merito (per fare precedenti o rimuovere una misura pur ricostruendo la continuità di pericolo), è preferibile non rinunciare all'impugnazione quando è ancora pendente l'interesse processuale.
  • Nelle impugnazioni contro misure cautelari, per confutare la sussistenza delle esigenze cautelari è utile fornire prove concrete dell'assenza di pericolo di reiterazione: durata limitata delle condotte, mancanza di collegamenti con reti criminali, stabile attività lavorativa e legami familiari/sociali.
  • La sola dichiarazione di attività lavorativa o di contesto familiare può essere rilevante per contrastare presunzioni di pericolosità, ma va supportata da elementi oggettivi (documentazione, testimonianze, specifici accertamenti) per essere efficace.

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