Ordinanza n. 60/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 384/2023 in data 21 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva ordinato l’attribuzione di € 1.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 384/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirgli l’importo nominale di € 1.000,00 mediante la Carta elettronica del docente. Ha chiesto l’accredito dell’importo per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorrente ha depositato la sentenza e la certificazione del passaggio in giudicato, ma in copie informatiche prive dell’asseverazione di conformità all’originale.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito l’azione di ottemperanza né la richiesta di accredito o di penalità di mora. In via interlocutoria ha rilevato che la sentenza da eseguire e il certificato di passaggio in giudicato erano stati depositati in mera copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale. Ha quindi assegnato al ricorrente quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per regolarizzare la documentazione secondo le norme tecnico-operative del processo amministrativo telematico e ha rinviato la causa alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 per l’ulteriore corso del giudizio. Il Ministero non si è costituito.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di penalità di mora per l’inosservanza o il ritardo nell’esecuzione del giudicato; il TAR non si è ancora pronunciato sulla sua applicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando i documenti posti a fondamento dell’azione — inclusi il provvedimento da eseguire e la certificazione del suo passaggio in giudicato — siano depositati in copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale, il giudice può assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione documentale prima di procedere alla decisione della domanda.
- La mancata regolarizzazione della documentazione necessaria a comprovare il giudicato e il suo contenuto può impedire la definizione nel merito del giudizio di ottemperanza, rendendo necessario un rinvio per l’ulteriore corso del processo.
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