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Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 1847 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Riscossione - Notifica della cartella - Perfezionamento - Ricevuta di avvenuta consegna.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato alcune cartelle di pagamento e avvisi di accertamento sostenendo di non aver ricevuto una valida notificazione via PEC e di aver conosciuto il debito erariale soltanto dopo l'estrazione del ruolo. In appello ha contestato, in particolare, l'utilizzo di allegati in formato PDF anziché P7M, l'insufficienza delle ricevute di notificazione e la mancata produzione degli originali degli atti e delle ricevute. Ha inoltre sostenuto che il ricorso fosse tempestivo perché gli atti non sarebbero stati regolarmente notificati.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto validamente perfezionate le notifiche tramite PEC, precisando che il formato PDF è idoneo e può essere equivalente al formato P7M quanto alla validità della firma digitale e all'autenticità dell'atto. La ricevuta di avvenuta consegna è stata considerata sufficiente a provare che il messaggio è pervenuto all'indirizzo PEC del destinatario, senza necessità di dimostrare l'apertura o la lettura dell'allegato. La contestazione della società sulla conformità delle copie è stata ritenuta generica e comunque superata dagli ulteriori elementi probatori, tra cui l'istanza di rateizzazione presentata dalla stessa contribuente, che dimostrava la conoscenza del debito. La società è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 149 cod. proc. civ.

    La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione.

    La norma è richiamata per affermare che, in assenza di una contestazione effettiva e specifica, anche una copia non autenticata della documentazione di notificazione può essere utilizzata per provare il perfezionamento della notifica.

  • Art. 2719 cod. civ.

    Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche quando la loro conformità all'originale non sia disconosciuta.

    Il disconoscimento deve essere specifico e concreto. Una richiesta generica di produzione degli originali non impedisce al giudice di valutare la copia e di accertarne la conformità anche attraverso altri elementi di prova o presunzioni.

  • Art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.

    È richiamato per distinguere il disconoscimento della scrittura privata dal disconoscimento della conformità di una copia: quest'ultimo non rende automaticamente inutilizzabile il documento, potendo il giudice verificarne comunque l'attendibilità.

  • Normativa europea e nazionale sulle firme digitali CAdES e PAdES

    Le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, pur avendo differenti estensioni, rispettivamente .p7m e .pdf.

    La notifica di un atto tramite PEC non è invalida per il solo fatto che l'allegato sia in formato PDF anziché P7M, purché il documento consenta di garantire autenticità e integrità secondo le regole applicabili.

  • Cassazione civile, 16 febbraio 2018, n. 3805

    La decisione è richiamata a sostegno dell'equiparazione, ai fini della validità della trasmissione informatica, delle firme digitali PAdES e CAdES.

  • Cassazione civile, 27 aprile 2018, n. 10266

    La sentenza è richiamata per confermare che il formato PDF può essere idoneo alla notificazione via PEC e non richiede necessariamente l'estensione P7M.

  • Cassazione civile, sez. V, n. 8861/2016

    È richiamata per affermare che la produzione di copie della documentazione di notifica è sufficiente quando la conformità non sia contestata in modo specifico.

  • Cassazione civile, nn. 9439/2010, 2419/2006 e 23046/2016

    Le pronunce sono richiamate per il principio secondo cui il giudice può valutare l'efficacia rappresentativa della copia prodotta e verificarne la corrispondenza all'originale anche mediante altri mezzi di prova, nonostante il disconoscimento.

Massime di principio

  • Nelle notifiche di cartelle o atti impositivi via PEC, la ricevuta di avvenuta consegna prova normalmente il perfezionamento della notifica: non è necessario dimostrare che il destinatario abbia aperto o letto il messaggio o l'allegato.
  • L'utilizzo del formato PDF, anche se privo dell'estensione P7M, non determina di per sé l'invalidità della notifica, poiché i formati PAdES e CAdES possono essere considerati equivalenti se rispettano i requisiti di autenticità e integrità.
  • Chi contesta una copia della ricevuta o dell'atto deve formulare una contestazione specifica e motivata; la semplice richiesta di esibizione dell'originale può non essere sufficiente.
  • Il giudice può utilizzare altri elementi, come istanze di rateizzazione, pagamenti o comunicazioni del contribuente, per dimostrare che il destinatario conosceva il debito e per valutare l'attendibilità delle copie prodotte.
  • La presentazione di un'istanza di rateizzazione può costituire un elemento rilevante per provare la conoscenza del debito, ma non sostituisce automaticamente la prova della regolare notificazione quando questa sia specificamente e validamente contestata.
  • La validità concreta della notifica deve essere valutata insieme alla documentazione disponibile, alla precisione delle contestazioni e alle regole applicabili al momento della notificazione.

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