Sentenza del 17/04/2019 n. 1847 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Notifica della cartella - Perfezionamento - Ricevuta di avvenuta consegna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato alcune cartelle di pagamento e avvisi di accertamento sostenendo di non aver ricevuto una valida notificazione via PEC e di aver conosciuto il debito erariale soltanto dopo l'estrazione del ruolo. In appello ha contestato, in particolare, l'utilizzo di allegati in formato PDF anziché P7M, l'insufficienza delle ricevute di notificazione e la mancata produzione degli originali degli atti e delle ricevute. Ha inoltre sostenuto che il ricorso fosse tempestivo perché gli atti non sarebbero stati regolarmente notificati.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto validamente perfezionate le notifiche tramite PEC, precisando che il formato PDF è idoneo e può essere equivalente al formato P7M quanto alla validità della firma digitale e all'autenticità dell'atto. La ricevuta di avvenuta consegna è stata considerata sufficiente a provare che il messaggio è pervenuto all'indirizzo PEC del destinatario, senza necessità di dimostrare l'apertura o la lettura dell'allegato. La contestazione della società sulla conformità delle copie è stata ritenuta generica e comunque superata dagli ulteriori elementi probatori, tra cui l'istanza di rateizzazione presentata dalla stessa contribuente, che dimostrava la conoscenza del debito. La società è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 149 cod. proc. civ.
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione.
La norma è richiamata per affermare che, in assenza di una contestazione effettiva e specifica, anche una copia non autenticata della documentazione di notificazione può essere utilizzata per provare il perfezionamento della notifica.
Art. 2719 cod. civ.
Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche quando la loro conformità all'originale non sia disconosciuta.
Il disconoscimento deve essere specifico e concreto. Una richiesta generica di produzione degli originali non impedisce al giudice di valutare la copia e di accertarne la conformità anche attraverso altri elementi di prova o presunzioni.
Art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.
È richiamato per distinguere il disconoscimento della scrittura privata dal disconoscimento della conformità di una copia: quest'ultimo non rende automaticamente inutilizzabile il documento, potendo il giudice verificarne comunque l'attendibilità.
Normativa europea e nazionale sulle firme digitali CAdES e PAdES
Le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, pur avendo differenti estensioni, rispettivamente .p7m e .pdf.
La notifica di un atto tramite PEC non è invalida per il solo fatto che l'allegato sia in formato PDF anziché P7M, purché il documento consenta di garantire autenticità e integrità secondo le regole applicabili.
Cassazione civile, 16 febbraio 2018, n. 3805
La decisione è richiamata a sostegno dell'equiparazione, ai fini della validità della trasmissione informatica, delle firme digitali PAdES e CAdES.
Cassazione civile, 27 aprile 2018, n. 10266
La sentenza è richiamata per confermare che il formato PDF può essere idoneo alla notificazione via PEC e non richiede necessariamente l'estensione P7M.
Cassazione civile, sez. V, n. 8861/2016
È richiamata per affermare che la produzione di copie della documentazione di notifica è sufficiente quando la conformità non sia contestata in modo specifico.
Cassazione civile, nn. 9439/2010, 2419/2006 e 23046/2016
Le pronunce sono richiamate per il principio secondo cui il giudice può valutare l'efficacia rappresentativa della copia prodotta e verificarne la corrispondenza all'originale anche mediante altri mezzi di prova, nonostante il disconoscimento.
Massime di principio
- Nelle notifiche di cartelle o atti impositivi via PEC, la ricevuta di avvenuta consegna prova normalmente il perfezionamento della notifica: non è necessario dimostrare che il destinatario abbia aperto o letto il messaggio o l'allegato.
- L'utilizzo del formato PDF, anche se privo dell'estensione P7M, non determina di per sé l'invalidità della notifica, poiché i formati PAdES e CAdES possono essere considerati equivalenti se rispettano i requisiti di autenticità e integrità.
- Chi contesta una copia della ricevuta o dell'atto deve formulare una contestazione specifica e motivata; la semplice richiesta di esibizione dell'originale può non essere sufficiente.
- Il giudice può utilizzare altri elementi, come istanze di rateizzazione, pagamenti o comunicazioni del contribuente, per dimostrare che il destinatario conosceva il debito e per valutare l'attendibilità delle copie prodotte.
- La presentazione di un'istanza di rateizzazione può costituire un elemento rilevante per provare la conoscenza del debito, ma non sostituisce automaticamente la prova della regolare notificazione quando questa sia specificamente e validamente contestata.
- La validità concreta della notifica deve essere valutata insieme alla documentazione disponibile, alla precisione delle contestazioni e alle regole applicabili al momento della notificazione.
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