Sentenza n. 1460/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio che ha disposto misure di prevenzione collaborativa per la durata di sei mesi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, deducendo la violazione della norma, eccesso di potere e difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, la Prefettura si sarebbe limitata a elencare contatti e frequentazioni dell'amministratore e di un socio con soggetti controindicati, senza valutarne concretamente l'incidenza sull'autonomia gestionale dell'impresa e senza dimostrare un effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, neppure nella forma dell'agevolazione occasionale. La società ha evidenziato il carattere occasionale, risalente o giustificato per ragioni familiari, sociali o lavorative dei contatti, il decesso di alcuni soggetti, l'assenza di rapporti d'affari in taluni casi e la precedente iscrizione nella white list. Ha inoltre sostenuto che, trattandosi di misura di prevenzione collaborativa, la motivazione avrebbe dovuto essere particolarmente puntuale e rafforzata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 costituisce una misura alternativa all'informazione antimafia interdittiva, applicabile quando i tentativi di infiltrazione siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. La distinzione tra occasionalità e stabilità del condizionamento non dipende esclusivamente dalla tipologia degli indici valorizzati, ma dall'intensità del pericolo desumibile dal loro complessivo esame. Nel caso concreto, il provvedimento prefettizio aveva indicato rapporti parentali e frequentazioni, anche episodiche, dell'amministratore e del socio con più soggetti controindicati per gravi reati, nonché rapporti commerciali con una società riconducibile a uno di essi. Le giustificazioni della ricorrente sono state ritenute in parte poco plausibili e comunque non idonee a escludere il potenziale condizionamento, sebbene occasionale. Il giudice ha considerato congrua e puntuale la valutazione prefettizia, espressione della discrezionalità amministrativa in materia di prevenzione antimafia, nonché adeguata la motivazione e legittima la durata minima di sei mesi prevista dalla legge. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
l’autorità prefettizia, ove accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono da ritenersi riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, dispone con provvedimento motivato, all’impresa, l’adozione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure di prevenzione collaborativa
La norma consente di applicare misure di prevenzione collaborativa, alternative all'informazione antimafia interdittiva, quando il pericolo di condizionamento mafioso abbia carattere occasionale; la durata deve essere compresa tra sei e dodici mesi e la durata minima di sei mesi è legittima se adeguatamente motivata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti menzionati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate dall'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La misura di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 è alternativa all'informazione antimafia interdittiva e presuppone che i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a una situazione di agevolazione soltanto occasionale.
- La distinzione tra agevolazione occasionale e condizionamento stabile non può essere ricavata automaticamente dalla natura dell'indice sintomatico considerato, neppure quando esso consiste in rapporti familiari o parentali, ma deve essere valutata in base all'intensità complessiva del pericolo di condizionamento dell'impresa.
- La Prefettura può fondare la prognosi di agevolazione occasionale su un quadro complessivo composto da rapporti parentali, frequentazioni e rapporti commerciali con soggetti controindicati, anche quando alcuni contatti siano episodici, purché la valutazione sia congrua, puntuale e adeguatamente motivata.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla prognosi prefettizia in materia di prevenzione antimafia riguarda la logicità, la congruenza e l'adeguatezza della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella discrezionale dell'autorità prefettizia quando il quadro indiziario sia coerentemente apprezzato.
- La durata di sei mesi delle misure di prevenzione collaborativa è legittima in quanto costituisce il limite minimo previsto dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, ove la misura sia sorretta da una valutazione prefettizia adeguatamente motivata.
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