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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27783/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/09/2025, deducendo: (1) violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto; (2) vizio di motivazione in ordine alla prova posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto contestato. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva ritenuto integrata una rapina aggravata, valorizzando l'assenza di una pretesa giuridicamente tutelabile, la finalità di ottenere un profitto ingiusto e l'attendibilità della persona offesa, ritenendo irrilevanti le contraddizioni già dedotte in appello. Il ricorrente, secondo la Corte di cassazione, si è limitato a contrapporre una lettura alternativa del merito, senza indicare reali vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    richiamato implicitamente dal riferimento al delitto di rapina aggravata contestato; la Corte non rielabora la fattispecie ma conferma la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità proporre una mera lettura alternativa del compendio probatorio o sollecitare una nuova valutazione del merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • La qualificazione del fatto come rapina presuppone, sul piano valutativo richiamato dalla Corte, l'assenza di una pretesa astrattamente tutelabile e la finalizzazione della condotta violenta all'ottenimento di un profitto ingiusto.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa e l'irrilevanza delle contraddizioni già esaminate dai giudici di merito non sono sindacabili in cassazione se la censura si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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