Cassazione Penale, Sentenza n. 16893/2025 del 06/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente prosciolto e parzialmente condannato per peculato e reati fiscali. Il ricorrente deduceva: (1) errata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 314 c.p. e mancata considerazione della distinzione tra termine di registrazione e versamento dell'imposta (art. 4 d.P.R. 309/2000 richiamato in motivazione); (2) errore nell'interpretazione degli obblighi di versamento del notaio (art. 57 d.P.R. 131/1981); (3) assenza di interversio possessionis e vizio di decisività oltre ogni ragionevole dubbio; (4) carenza di motivazione circa i periodi di sospensione e la prescrizione; (5) mancata applicazione di proscioglimento 'ictu oculi' in relazione ai reati fiscali (art. 129 co. 2 c.p.p. e art. 157 c.p.); (6) errato diniego dell'attenuante ex art. 62 co.1 n.6 c.p.; (7) mancata esclusione espressa delle pene accessorie nel dispositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi relativi al peculato meritevoli di esame e ha rilevato che, computato il periodo di sospensione riconosciuto (165 giorni), la prescrizione è maturata anche per le restanti ipotesi di peculato (numeri 4 e 6 del capo A). Ha comunque confermato che la condotta del notaio poteva integrare il peculato, atteso che il professionista aveva ricevuto somme a titolo d'imposta, riversandone parte solo dopo avvisi di liquidazione e trattenendo altresì somme ulteriori non restituite, il che integra una parziale interversio possessionis. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. La Corte ha inoltre disposto la conferma di una confisca diretta limitata alla parte non restituita, rideterminata in euro 1.036,00. Quanto ai reati fiscali (art. 3 d.lgs. n. 74/2000), la Corte ha ritenuto infondato il quinto motivo e ha condiviso la qualificazione di uso di mezzi fraudolenti, pur dichiarando i delitti estinti per prescrizione. Il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio, ma la Cassazione ha annullato senza rinvio per estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
La Corte interpreta il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio in senso ampio: non è richiesto solo il controllo funzionale diretto, ma anche l'occasione data dalla funzione che consente l'accesso e la disponibilità di somme altrui; la trattenuta di somme non restituite può costituire interversio possessionis idonea a peculato, mentre il tardivo versamento non è di per sé conclusivo
art. 4 d.P.R. 309 del 2000
Richiamato in sede di doglianza sul termine di registrazione/versamento; la Corte non ritiene decisivo il mero rispetto o mancato rispetto di un termine formale per escludere l'appropriazione
art. 57 d.P.R. 131 del 1981
Richiamato con riferimento agli obblighi del notaio sul versamento: la qualificazione del ruolo del notaio (sostituto d'imposta o altro obbligato) non impedisce di valutare la configurabilità del peculato quando vi sia effettiva disponibilità e trattenuta di somme
art. 129 co. 2 cod. proc. pen. e art. 157 cod. pen.
Richiamati rispetto alla censura sul proscioglimento ictu oculi: la Corte ritiene inammissibile tale motivo per i reati fiscali, avendo i giudici di merito spiegato la sussistenza di modalità fraudolente di rappresentazione
art. 62 co.1 n.6 cod. pen. (attenuante)
La Corte ha esaminato la questione della riparazione del danno: sebbene siano stati effettuati ripetuti riversamenti, la mancata prova della integrale restituzione ha impedito il riconoscimento automatico dell'attenuante; tuttavia le restituzioni hanno inciso sulla riduzione del profitto confiscabile
art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 (delitti fiscali)
La Corte ha confermato la qualificazione di reato fiscale per l'uso di mezzi fraudolenti nella rappresentazione di poste attive come spese, ma ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione; ha inoltre ritenuto infondato il motivo che chiedeva proscioglimento 'ictu oculi'
Massime di principio
- La mera tardività del versamento dell'imposta non è di per sé sufficiente a escludere la configurabilità del peculato quando il pubblico ufficiale/notaio abbia avuto la disponibilità delle somme e ne abbia trattenuto parte: va valutata l'intera condotta e se sussista una interversio possessionis (uso delle somme come proprie).
- Per i notai che ricevono somme per imposte o oneri, la qualificazione come sostituto d'imposta o altro obbligato non esclude a priori la responsabilità penale: conta la concreta gestione delle somme e la destinazione effettiva delle stesse.
- La prescrizione può maturare anche in corso di impugnazioni; è necessario considerare i periodi di sospensione e i giorni computati dopo la sentenza di appello per il calcolo del termine estintivo.
- Le restituzioni parziali o i versamenti successivi a avvisi di liquidazione possono attenuare la misura del profitto confiscabile, ma non necessariamente escludono la sussistenza del reato se permangono somme non restituite e atti indicativi di appropriazione.
- In casi fiscali, se emergono modalità fraudolente di rappresentazione (art. 3 d.lgs. 74/2000), il proscioglimento ictu oculi non è automatico; la valutazione del giudice deve considerare la soglia di rilevanza e l'elemento fraudolento.
- Quando la Corte ritiene il reato configurabile ma la prescrizione è intervenuta, la sentenza può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato; tuttavia le determinazioni su confisca e profitto possono essere rideterminate in relazione alle somme effettivamente non restituite.
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