Cassazione Penale, Sentenza n. 9242/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo all'art. 181 d.lvo n. 42/2004 e aveva confermato/ridefinito la responsabilità per un nuovo scarico di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006) provenienti da un impianto di autolavaggio senza autorizzazione. Il ricorrente deduceva errori di diritto e vizio di motivazione con riferimento all'interpretazione dell'art. 74 del d.lgs. 152/2006 (nozione di acque reflue industriali e di "scarico"), nonché vizi connessi alla prescrizione e all'applicazione della recidiva/pena (art. 131-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione) perché la sentenza di merito non ha dimostrato la sussistenza dello "scarico" secondo la nozione di cui all'art. 74, comma 1, lett. ff) d.lgs. 152/2006 (mancanza di prova di un sistema stabile di collettamento e di collegamento senza soluzioni di continuità con il corpo ricettore). Dato tale vizio e considerata la sopravvenuta prescrizione del reato (maturata il 18/02/2021), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, assorbendo gli altri motivi.
Norme richiamate
Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ... è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda ...
Il reato richiede la realizzazione di uno "scarico" ai sensi dell'art. 74; l'apertura o il mantenimento di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione integra la fattispecie solo se dimostrato lo "scarico" diretto tramite sistema stabile di collettamento.
art. 74 d.lgs. 152/2006 (lett. h) e lett. ff))
lett. h) definisce le acque reflue industriali; lett. ff) definisce "scarico" come qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione con il corpo ricettore.
La Corte ha richiamato la nozione restrittiva di "scarico": non rileva il semplice riversamento sul suolo o in una fossa se non è dimostrato il collegamento diretto e continuativo al corpo recettore.
Segna il ritorno a una nozione più restrittiva di "scarico" rispetto alla più ampia definizione del D.Lgs. 152/2006 originario; la giurisprudenza interpreta in senso che lo "scarico" è prevalentemente diretto tramite condotta.
D.Lgs. 152/1999
Riferimento normativo cui la giurisprudenza è tornata per una nozione più restrittiva di scarico collegata alla direttiva sulle acque reflue urbane.
Cass. Sez. 3, n. 51889 del 21/07/2016 (D'Ambrosio)
Giurisprudenza concorde nel ritenere che le acque da impianti di autolavaggio siano acque reflue industriali e che lo scarico in assenza di autorizzazione possa integrare l'art. 137 se dimostrato lo scarico diretto.
Cass. Sez. 3, n. 11419 del 22/02/2012 (Gatti)
Richiama la definizione di "scarico" come immissione effettuata tramite sistema stabile di collettamento, escludendo i semplici riversamenti in assenza di collegamento.
Cass. Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016 (Silva) e Cass. Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010 (Preti)
Principio che l'accertamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione unitamente a un vizio di motivazione sulla responsabilità comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per integrare il reato di cui all'art. 137 d.lgs. 152/2006 è necessario provare la sussistenza di uno "scarico" secondo la definizione dell'art. 74 lett. ff): esiste solo se vi è un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità la fonte al corpo ricettore.
- Il semplice riversamento di reflui su suolo o in una fossa non basta a configurare lo "scarico" penale se manca prova del collegamento diretto e continuativo a un corpo recettore.
- Quando la sentenza di merito manca di motivazione sulla ricorrenza dell'elemento chiave della fattispecie (es. la qualificazione come "scarico"), il vizio di motivazione può determinare l'annullamento; se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, l'annullamento avviene senza rinvio.
- Nelle ipotesi di impianti di autolavaggio occorre distinguere tra acque assimilabili alle domestiche e acque reflue industriali: queste ultime richiedono autorizzazione per gli scarichi e, se scaricate tramite sistema stabile, possono integrare l'art. 137.
- La difesa dovrà puntare su prova negativa del collegamento stabile al corpo ricettore (assenza di condotture continue, presenza di vasche o fosse non collegate) mentre l'accusa deve documentare il sistema di collettamento e la continuità del collegamento.
- Valutare sempre l'impatto dei termini di prescrizione: anche se sussistono profili di responsabilità, la decorrenza dei termini può determinare l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio.
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