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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07269/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando il superamento del termine di impugnazione previsto dagli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del Tribunale di Pavia l'imputato era stato dichiarato colpevole di furto aggravato, previa riqualificazione del capo originariamente contestato come furto in abitazione, di uso indebito di carte di credito e di truffa. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva l'erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza delle tre fattispecie di reato e lamentava anche la lesione del diritto di difesa sotto vari profili. La Corte, però, non è entrata nel merito delle doglianze, rilevando che il ricorso era stato proposto oltre il termine di legge: la sentenza, deliberata il 4 giugno 2025 senza termine per il deposito della motivazione, aveva un termine legale di deposito di quindici giorni; il deposito era avvenuto l'11 giugno 2025; il termine di trenta giorni per impugnare decorreva dal 19 giugno 2025 ed era scaduto il 19 luglio 2025, mentre il ricorso era stato trasmesso solo il 28 luglio 2025 via PEC.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza non assegna un termine diverso per il deposito della motivazione, opera il termine legale di quindici giorni previsto dall'art. 544, comma 2, c.p.p.
  • Il termine per ricorrere per cassazione decorre dal deposito della motivazione e, se l'impugnazione è proposta oltre il termine di legge, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • L'inammissibilità per tardività può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
  • La Corte di cassazione, in presenza di una tardiva impugnazione, non esamina i motivi di merito relativi alla sussistenza dei reati o a dedotte violazioni del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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