Cassazione Penale, Ordinanza n. 07269/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando il superamento del termine di impugnazione previsto dagli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del Tribunale di Pavia l'imputato era stato dichiarato colpevole di furto aggravato, previa riqualificazione del capo originariamente contestato come furto in abitazione, di uso indebito di carte di credito e di truffa. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva l'erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza delle tre fattispecie di reato e lamentava anche la lesione del diritto di difesa sotto vari profili. La Corte, però, non è entrata nel merito delle doglianze, rilevando che il ricorso era stato proposto oltre il termine di legge: la sentenza, deliberata il 4 giugno 2025 senza termine per il deposito della motivazione, aveva un termine legale di deposito di quindici giorni; il deposito era avvenuto l'11 giugno 2025; il termine di trenta giorni per impugnare decorreva dal 19 giugno 2025 ed era scaduto il 19 luglio 2025, mentre il ricorso era stato trasmesso solo il 28 luglio 2025 via PEC.
Norme richiamate
In mancanza di assegnazione di un termine per il deposito della motivazione, il termine è quello legale di quindici giorni.
art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza era di trenta giorni.
art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.
Il termine per impugnare decorreva dal deposito della motivazione, individuato nel caso concreto nel 19 giugno 2025.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine stabilito dalla legge.
La causa di inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Quando la sentenza non assegna un termine diverso per il deposito della motivazione, opera il termine legale di quindici giorni previsto dall'art. 544, comma 2, c.p.p.
- Il termine per ricorrere per cassazione decorre dal deposito della motivazione e, se l'impugnazione è proposta oltre il termine di legge, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- L'inammissibilità per tardività può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione, in presenza di una tardiva impugnazione, non esamina i motivi di merito relativi alla sussistenza dei reati o a dedotte violazioni del diritto di difesa.
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