Cassazione Penale, Sentenza n. 8913/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello sostenendo, in sintesi: 1) l'inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili per carenza di legittimazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 e del principio di tassatività degli strumenti di impugnazione (art. 568 c.p.p.); 2) l'erronea applicazione dell'art. 576 c.p.p. con conseguente omessa motivazione in ordine alla presunta inappellabilità della pronuncia di primo grado rispetto alle questioni civili; 3) la mancanza della procura speciale ex art. 100, comma 3, c.p.p. conferita al difensore che ha proposto l'appello, con conseguente nullità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: 1) le parti civili erano legittimate a proporre appello avverso i capi civili della sentenza di primo grado, in linea con la giurisprudenza che interpreta l'art. 576 c.p.p. (novellato) come riconoscente alla parte civile la possibilità di ricorrere mediante ogni forma di impugnazione ordinaria; 2) non vi è stata esclusione della costituzione di parte civile nel primo grado, pertanto la censura sulla legittimazione è infondata; 3) la procura conferita alle parti civili recava espressamente il mandato "ai sensi dell'art. 100 c.p.p." e la finalità di ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento integrale del danno, manifestando così la volontà di attribuire al difensore anche il potere di proporre appello oltre il primo grado, sicché non sussisteva alcun vizio per mancanza di procura speciale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 4.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento davanti alla Corte; non incide sul merito della decisione.
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37, comma 1
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione delle parti civili; la Corte ha ritenuto tale eccezione infondata, confermando la legittimazione delle parti civili ad impugnare le statuizioni civili.
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 38
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta limitazione della legittimazione all'appello; la Corte non ha condiviso la tesi restrittiva evocata dal ricorrente.
codice di procedura penale, art. 568, comma 1
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione evocato dal ricorrente; la Corte ha invece ritenuto compatibile l'esercizio dell'appello da parte della parte civile per i profili civili della sentenza.
codice di procedura penale, art. 576
Norma che disciplina l'impugnazione da parte della parte civile: la Corte interpreta il testo (anche alla luce delle modifiche) come non limitativo rispetto alle forme ordinarie di impugnazione, consentendo dunque l'appello sulle statuizioni civili.
codice di procedura penale, art. 100, comma 3
Previsione della presunzione di efficacia della procura per un solo grado. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale presunzione può essere superata dalla manifestazione di volontà della parte nel mandato; nel caso di specie la procura e la finalità espressa hanno mostrato la volontà di attribuire anche il potere di proporre appello.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese per la cassazione rigettata; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
codice di procedura penale, art. 546, comma 2
Richiamato nel dispositivo per spiegare la sottoscrizione del provvedimento dal solo Presidente in ragione dell'impedimento dell'estensore per motivi emergenziali; non incide sul merito.
decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 2
Norma richiamata ai fini della determinazione del compenso (aumento) da liquidare alle parti civili per la difesa nel giudizio di cassazione; applicata nella liquidazione di euro 4.200,00.
Massime di principio
- La parte civile è legittimata a proporre impugnazioni ordinarie (compreso l'appello) avverso le statuizioni civili della sentenza di primo grado: la formulazione dell'art. 576 c.p.p., anche dopo le modifiche, non esclude l'appello della parte civile.
- La presunzione contenuta nell'art. 100, comma 3, c.p.p. (procura efficace per un solo grado) può essere superata quando dal contenuto della procura o da manifestazioni della volontà della parte emerga chiaramente l'intenzione di attribuire al difensore anche il potere di impugnare oltre il primo grado.
- L'assenza di una procura che esprima testualmente il potere di proporre appello non determina automaticamente la nullità se il mandato e le finalità espresse nel conferimento della procura consentono di desumere la volontà di conferire tale potere.
- Le eccezioni formali sulla legittimazione o sulla procura devono essere valutate alla luce del dato materiale (contenuto del mandato, operato difensivo e dichiarazioni di volontà della parte), non solo sulla base di formule rigide.
- Chi propone ricorso per cassazione e lo vede rigettato può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti resistenti.
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