Cassazione Penale, Sentenza n. 9217/2024 del 04/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduceva la violazione di norme processuali concernenti la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna. Contestava la validità della notificazione del decreto (eseguita ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. 890/1982 con deposito e ritiro presso l'ufficio postale), lamentando di non essere stata mai effettivamente messa a conoscenza dell'atto: il plico era stato ritirato presso l'ufficio postale da una terza persona che si era qualificata come "mamma" ma non risultava dichiarata convivente o delegata, e non risultava spedita la raccomandata informativa alla destinataria. Sosteneva quindi che il GIP avrebbe dovuto accertare l'effettiva conoscenza del decreto ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., e non limitarsi a verificare la ritualità formale della notificazione (richiamando anche art. 7 comma terzo L. 890/82, artt. 178 e 179 c.p.p., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al GIP presso il Tribunale di Larino per nuovo esame. La Corte ha stabilito che, benché la notificazione risulti formalmente eseguita ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. 890/82, il giudice di merito non poteva limitarsi ad accertarne la ritualità formale: doveva invece valutare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., se la ricorrente avesse effettiva conoscenza del decreto o avesse volontariamente e consapevolmente rinunciato all'impugnazione. La Corte ha richiamato la presunzione iuris tantum di non conoscenza introdotta dalle modifiche normative e dalla giurisprudenza conforme, disponendo quindi il rinvio per un accertamento concreto sulla effettiva conoscenza dell'atto.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 1981, n. 890 - art. 8, comma 1
Regola la modalità di deposito e ritiro delle comunicazioni postali quando il destinatario è assente; la Corte osserva che la notificazione effettuata secondo tale norma, se non eseguita a mani del destinatario, non prova automaticamente la effettiva conoscenza dell'atto.
Legge 24 dicembre 1981, n. 890 - art. 7, comma terzo
Norma interpretata alla luce della modifica del 2018 (applicabile ratione temporis); la questione sollevata riguarda l'interpretazione delle conseguenze del regime di notificazione e delle comunicazioni informatiche/postali sulla effettiva conoscenza dell'atto.
Codice di procedura penale - art. 175, comma 2
Stabilisce il potere/dovere del giudice di accertare l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato in caso di richiesta di restituzione nel termine; la Corte ribadisce che l'onere del ricorrente è di mera allegazione e che il giudice deve procedere a verifiche concrete, essendo stata introdotta una presunzione iuris tantum di non conoscenza.
Codice di procedura penale - art. 178, comma 1, lett. c)
Richiamato come norma di riferimento sulle formalità della notificazione e sulle modalità previste per gli atti, ma la sua osservanza formale non esime il giudice dall'accertare la effettiva conoscenza.
Codice di procedura penale - art. 179
Rilevante nel contesto delle notificazioni e dei tempi per l'impugnazione; la Corte segnala che l'osservanza delle regole di notifica non è sinonimo di conoscenza effettiva quando l'atto non è consegnato a mani.
Decreto-legge n. 17 del 2005, convertito con legge n. 60 del 2005
Ha modificato l'art. 175 c.p.p. in senso conforme alle indicazioni CEDU, introducendo una presunzione iuris tantum di non conoscenza e spostando sul giudice l'obbligo di accertare l'effettiva conoscenza o la volontaria rinuncia all'impugnazione.
Costituzione - art. 111
Richiamato in relazione al diritto di difesa e al principio del giusto processo; la corretta verifica della conoscenza della notificazione è strumentale alla tutela di tali princìpi.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 6, comma 3
Richiamato come parametro di riferimento (diritto ad un equo processo e garanzie della difesa); ha ispirato le modifiche normative e la giurisprudenza che impongono accertamenti concreti sulla conoscenza degli atti.
Massime di principio
- La notifica formale ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. 890/82 non è di per sé prova dell'effettiva conoscenza dell'atto quando la consegna non è avvenuta a mani del destinatario.
- In caso di istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione (art. 175, comma 2, c.p.p.), l'onere della parte è un mero obbligo di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza; il giudice deve procedere a verifiche concrete sulla effettiva conoscenza o sulla rinuncia volontaria.
- Se un terzo ritira il plico (es. un familiare), il giudice deve accertare la sussistenza di delega, convivenza o altra idonea rappresentanza che giustifichi la presa in carico dell'atto da parte del terzo.
- La giurisprudenza e la normativa post-CEDU hanno introdotto una presunzione iuris tantum di non conoscenza che tutela il diritto di difesa e richiede un accertamento motivato della conoscenza effettiva prima di rigettare la richiesta di restituzione dei termini.
- Nei casi di incertezza obiettiva circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, il giudice è tenuto a disporre la restituzione del termine per proporre l'opposizione.
- Prassi consigliata per situazioni analoghe: documentare ogni circostanza di mancata conoscenza (assenza dal domicilio, mancata ricezione della raccomandata informativa, dichiarazioni del terzo ritirante) e richiedere al giudice un accertamento puntuale della effettiva conoscenza prima che venga dichiarata la decadenza dei termini.
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