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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30530/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La struttura sanitaria privata ha chiesto il pagamento del residuo corrispettivo per prestazioni di cardiologia e radiologia diagnostica rese negli anni 2010-2012 in favore del servizio sanitario regionale, contestando che l'azienda sanitaria potesse applicare anche per tali annualità lo sconto tariffario previsto da una legge del 2006 per il solo triennio 2007-2009. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendosi esistenti il rapporto di accreditamento e i contratti scritti con l'azienda sanitaria, nonché non estensibile oltre il 2009 lo sconto. In appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto non provati l'accreditamento e un valido titolo contrattuale, rigettando la domanda per difetto di prova dei presupposti costitutivi del credito. La ricorrente ha quindi proposto sette motivi di cassazione, denunciando: 1) violazione delle regole sul giudicato interno, perché la sussistenza dell'accreditamento e dei contratti sarebbe stata ormai incontestata e non impugnata; 2) ulteriore violazione del giudicato interno e motivazione apparente quanto alla pretesa assenza di un valido rapporto contrattuale; 3) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello preteso prova di fatti non contestati; 4) violazione della disciplina sull'accreditamento sanitario transitorio, per avere erroneamente ritenuto necessario un provvedimento regionale di accreditamento come presupposto del credito; 5) violazione della disciplina sugli accordi contrattuali con le strutture accreditate, per avere ritenuto necessaria la stipula prima della fissazione dei tetti di spesa; 6) violazione del contraddittorio e delle norme processuali, per non avere consentito integrazione documentale dopo il rilievo officioso del giudice; 7) omesso esame di fatto decisivo e motivazione illogica, per aver ritenuto non provato l'accreditamento nonostante la documentazione prodotta. L'azienda sanitaria ha resistito chiedendo il rigetto e, in via difensiva, ha anche dedotto per la prima volta in cassazione un preteso abusivo frazionamento del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la questione, sollevata per la prima volta dalla resistente, relativa al preteso frazionamento abusivo del credito. Nel merito ha accolto i primi due motivi del ricorso della struttura sanitaria, ritenendo che sulle questioni dell'accreditamento e dell'esistenza/validità dei contratti si fosse formato giudicato interno, poiché la sentenza di primo grado le aveva decise favorevolmente e l'appello dell'azienda sanitaria non le aveva specificamente censurate, limitandosi a contestare l'applicabilità dello sconto tariffario, la rilevanza del tetto di spesa e la misura degli interessi. La Corte ha quindi affermato che il giudice d'appello non poteva rimettere in discussione tali capi autonomi della decisione di primo grado e che avrebbe dovuto esaminare il merito presupponendo quei fatti già coperti da giudicato. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro di nullità per ultrapetizione/omessa pronuncia nella prospettazione del ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    evocato in relazione alla valutazione della prova e al principio di non contestazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente o perplessa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la distribuzione dell'onere della prova

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di giudicato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di definitività della sentenza e giudicato interno

  • art. 329 c.p.c.

    usato dalla Corte per individuare le parti della sentenza di primo grado coperte da acquiescenza e giudicato interno

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato per gli effetti della riforma o cassazione parziale

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per la delimitazione dell'oggetto dell'appello mediante motivi specifici

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'appello incidentale e alla delimitazione del devolutum

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per i limiti ai nuovi rilievi e alle nuove prove in appello

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per le domande ed eccezioni non riproposte

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato tra le disposizioni sul sistema di accreditamento sanitario

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato nella disciplina dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato nella disciplina dell'accreditamento sanitario e dei requisiti delle strutture

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato come base degli accordi contrattuali tra ASL e struttura accreditata

  • art. 6, comma 6, L. n. 724 del 1994

    richiamato come norma sull'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate

  • art. 1, comma 796, lettera o), L. n. 296 del 2006

    richiamato per lo sconto tariffario contestato

  • art. 2, comma 7, d.P.R. 14 gennaio 1997

    richiamato dalla ricorrente sulla disciplina dei rapporti con le strutture sanitarie

  • art. 32, comma 8, L. n. 449 del 1997

    richiamato dalla ricorrente in tema di programmazione e limiti di spesa sanitaria

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'autonomia contrattuale nei rapporti negoziali sanitari

  • art. 1, commi 237-quater e ss., L.R. Campania n. 4 del 2011

    richiamato dalla ricorrente quale disciplina regionale dell'accreditamento

  • art. 231/2002

    riferimento contenuto nel testo come decreto legislativo sugli interessi di mora, ma la citazione non è formalmente precisa nel corpo riportato

Massime di principio

  • Il giudicato interno non si forma sulle mere premesse logiche o sulle valutazioni probatorie, ma solo su capi autonomi della sentenza, cioè su statuizioni minime dotate di propria individualità decisoria nella sequenza fatto-norma-effetto.
  • Se l'appello investe solo una conseguenza o un profilo accessorio della decisione di primo grado, restano coperti da acquiescenza i capi autonomi non specificamente censurati.
  • Quando il giudice di primo grado accerta l'esistenza di un rapporto di accreditamento e di validi accordi contrattuali, tali punti non possono essere rimessi in discussione in appello se l'impugnazione della controparte non li contesta in modo specifico.
  • Il giudice d'appello non può esercitare rilievi officiosi su questioni ormai coperte da giudicato interno, né può rimettere in discussione fatti e titoli costitutivi già definitivamente accertati in primo grado.
  • Nel processo di appello, l'oggetto della devoluzione è delimitato dai motivi di gravame: ciò che non è specificamente impugnato resta fuori dal thema decidendum, salvo i limiti di legge alle questioni nuove e ai poteri officiosi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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