Cassazione Civile, Ordinanza n. 20265/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, raggiunto da un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione sulla base di cinque cartelle di pagamento, aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario deducendo esclusivamente l'intervenuta prescrizione del credito tra la notifica delle cartelle e l'intimazione. Il giudice tributario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo che, sulla sola questione di prescrizione del credito erariale, spettasse la giurisdizione del giudice ordinario. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale ordinario, il giudice onorario di pace ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione chiedendo che la Corte regolasse la giurisdizione. Il motivo del conflitto, tuttavia, era esposto in modo estremamente sintetico e tautologico, senza descrivere in concreto la natura e l'oggetto della controversia né le ragioni specifiche del dissenso rispetto alla decisione del giudice tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione. Ha ritenuto che l'ordinanza di rimessione fosse carente di motivazione, perché non conteneva una sufficiente esposizione del fatto sostanziale e processuale né l'indicazione delle ragioni giustificative del conflitto, necessarie per rendere immediatamente percepibile alla Corte la questione di giurisdizione. La carenza motivazionale non poteva essere colmata mediante il solo esame degli atti di causa, poiché ciò avrebbe trasferito alla Corte un inammissibile onere di integrazione del provvedimento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo il conflitto sollevato d'ufficio e non essendovi attività difensiva delle parti in questa fase.
Norme richiamate
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3
ha introdotto il regolamento d'ufficio del conflitto di giurisdizione nel quadro della translatio iudicii, senza però dettare compiutamente le regole procedurali, che vanno integrate in via analogica.
è richiamato in via analogica per colmare la lacuna procedurale relativa al conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio.
il regolamento d'ufficio deve essere richiesto con ordinanza del giudice, che dispone la rimessione del fascicolo alla Corte di cassazione.
l'ordinanza deve essere succintamente motivata; tale requisito, pur essendo sintetico, deve consentire di comprendere le ragioni del conflitto.
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione dell'ordinanza deve superare il minimo costituzionale; una motivazione meramente apparente o tautologica comporta l'inammissibilità del regolamento.
Massime di principio
- L'ordinanza con cui il giudice solleva d'ufficio un conflitto di giurisdizione deve contenere, sia pure in forma sintetica, una motivazione idonea a rendere immediatamente percepibili le ragioni del conflitto e l'esatta individuazione della controversia sottoposta al suo esame.
- Non è sufficiente una motivazione meramente tautologica o l'affermazione apodittica dell'appartenenza della causa a un diverso giudice: occorre indicare gli elementi fattuali e processuali necessari a sussumere la fattispecie concreta nella norma di riferimento.
- La carenza dell'ordinanza non può essere colmata dalla Corte di cassazione mediante integrazione del materiale processuale o ricostruzione officiosa dei fatti: l'onere di motivare adeguatamente il conflitto grava sul giudice che lo solleva.
- Nel regolamento d'ufficio di giurisdizione, la disciplina codicistica va integrata in via analogica con quella del regolamento d'ufficio di competenza, ma resta fermo il requisito minimo di motivazione richiesto per ogni provvedimento giurisdizionale.
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