Cassazione Penale, Ordinanza n. 24021/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello. Con il primo motivo si contestava la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e dei fatti, anche in relazione all'attendibilità della persona offesa e alla ricostruzione del costringimento psichico della vittima, che sarebbe stato determinato dalla minaccia di rivelare una relazione extraconiugale. Con il secondo motivo si deduceva che la Corte di appello non si fosse confrontata con un motivo di gravame relativo all'asserito obbligo del giudice di primo grado di dare avviso ex art. 545-bis c.p.p., lamentando quindi un difetto di risposta sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e comunque volto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto il secondo motivo non confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata e comunque carente di specificità.
Norme richiamate
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
obbligo di avviso ... ex art. 545-bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello ha escluso, secondo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, che nel caso ricorresse un obbligo di avviso da parte del giudice di primo grado.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già svolte in appello o che si traduca nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e di una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, salvo che siano specificamente indicati decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- È privo di specificità il motivo di ricorso che lamenta l'omessa motivazione su un motivo di gravame senza confrontarsi puntualmente con la sentenza impugnata e senza indicare in modo preciso il contenuto del motivo asseritamente non esaminato.
- La dedotta violazione processuale non può essere dedotta in modo astratto o eccentrico rispetto alla motivazione impugnata, ma deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza di appello.
Come è indicizzato
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