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Sentenza

Sentenza del 05/04/2016 n. 3048 - Comm. Trib. Prov. Milano

SODALIZIO SPORTIVO - MANCATA FORMALE COSTITUZIONE - Mancata affiliazione - Agevolazioni fiscali - Non competono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la spettanza delle agevolazioni previste per gli enti non commerciali di tipo associativo dall'art. 148 del d.P.R. 917/1986. Il circolo ippico non risultava formalmente costituito secondo le modalità richieste dall'art. 90, commi 17 e 18, della legge 289/2002, non era affiliato alla Federazione sportiva di riferimento e non era iscritto nel Registro CONI. Inoltre, lo statuto non conteneva le clausole di salvaguardia previste dall'art. 148, comma 8, del TUIR e l'ente svolgeva attività organizzate e remunerate, anche verso soggetti terzi, tra cui il ricovero di cavalli, lezioni di equitazione e gestione di un bar.

La decisione

È stato ritenuto legittimo il disconoscimento delle agevolazioni fiscali. La mancata formalizzazione dell'ente secondo la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, l'assenza di affiliazione e iscrizione al Registro CONI e la carenza delle clausole statutarie richieste impedivano di applicare il regime agevolato. Le attività concretamente svolte, anche a favore di terzi e con contenuto economico, confermavano inoltre la necessità di verificare la reale natura non commerciale dell'ente.

Norme richiamate

  • Art. 148 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Regime fiscale degli enti non commerciali di tipo associativo

    Le agevolazioni per le attività svolte in favore degli associati presuppongono il rispetto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla norma, comprese le clausole statutarie richieste dal comma 8.

  • Art. 90, commi 17 e 18, della legge 289/2002

    Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

    Le associazioni sportive dilettantistiche devono essere costituite secondo forme e contenuti determinati dalla legge; tali requisiti formali sono rilevanti per il riconoscimento del regime fiscale agevolato.

  • Art. 148, comma 8, del d.P.R. 917/1986

    Clausole di salvaguardia negli statuti degli enti associativi

    L'assenza nello statuto delle clausole obbligatorie impedisce di presumere la spettanza delle agevolazioni fiscali riservate agli enti associativi.

Massime di principio

  • Per beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche non è sufficiente dichiararsi associazione o svolgere attività sportiva: occorre rispettare gli adempimenti costitutivi, statutari e di riconoscimento previsti dalla legge.
  • L'affiliazione a una Federazione sportiva o a un ente riconosciuto e l'iscrizione nel Registro CONI costituiscono elementi rilevanti per dimostrare la natura e l'effettiva operatività dell'associazione sportiva dilettantistica.
  • Le clausole statutarie richieste dall'art. 148, comma 8, del TUIR devono essere effettivamente presenti e rispettate; la loro mancanza può comportare il disconoscimento del regime agevolato.
  • La qualificazione formale dell'ente non prevale sulla realtà dell'attività svolta: servizi a pagamento, attività verso terzi e gestione di strutture commerciali possono evidenziare natura commerciale e richiedono una specifica verifica fiscale.
  • In una situazione analoga, è necessario conservare la documentazione relativa a atto costitutivo, statuto, affiliazione, iscrizione al Registro CONI, libri associativi, verbali e modalità di accesso dei soci alle attività.

Testo integrale

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