Sentenza del 05/04/2016 n. 131 - Comm. Trib. Prov. Como
ABUSO DEL DIRITTO - Lavoro autonomo - Indebita detrazione canoni locazione - Leasing immobiliare - Interposizione soggettiva - Accertamento - Onere di prova contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: l’operazione è stata qualificata come abuso del diritto per interposizione soggettiva e per l’indebita deduzione dei canoni di locazione. Il contribuente non ha assolto l’onere di provare ragioni economiche sostanziali idonee a giustificare la struttura negoziale e a escludere il vantaggio fiscale indebito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Amministrazione ha ritenuto abusiva l’interposizione di una società o altro soggetto esercente attività d’impresa in un’operazione di leasing immobiliare. Il soggetto interposto aveva stipulato il leasing, mentre il lavoratore autonomo, effettivo utilizzatore dei locali, aveva concluso con esso un contratto di locazione ordinaria. In questo modo i canoni finanziari del leasing venivano trasformati in canoni di locazione deducibili dal lavoratore autonomo. L’operazione è stata considerata priva di ragioni economiche apprezzabili diverse dal conseguimento di un indebito risparmio d’imposta. Spettava al contribuente dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche e l’assenza di abuso.
Norme richiamate
Principio generale dell’abuso del diritto
Sono abusive le operazioni prive di sostanza economica, realizzate essenzialmente per ottenere un vantaggio fiscale indebito, quando il contribuente non dimostri valide ragioni extrafiscali.
Regole sull’onere della prova in materia tributaria
Una volta contestata in modo circostanziato l’abusività dell’operazione, spetta al contribuente dimostrare l’esistenza di ragioni economicamente apprezzabili e l’effettiva autonomia delle parti e dei rapporti contrattuali.
Disciplina della deducibilità dei canoni di locazione e leasing
La qualificazione formale dei pagamenti non è decisiva quando la struttura contrattuale comporta la trasformazione artificiosa di canoni di leasing in canoni ordinari deducibili, con conseguente vantaggio fiscale non giustificato.
Massime di principio
- Un’operazione può essere considerata abusiva anche se i singoli contratti sono formalmente validi, quando la loro combinazione produce un vantaggio fiscale privo di adeguata giustificazione economica.
- L’interposizione di un soggetto tra il proprietario o concedente e l’effettivo utilizzatore deve essere supportata da concrete ragioni commerciali, finanziarie o organizzative; in mancanza, può essere riqualificata come costruzione artificiosa.
- Il contribuente deve conservare e fornire prove specifiche delle ragioni extrafiscali dell’operazione, come effettive esigenze finanziarie, gestione del rischio, autonomia decisionale o vantaggi organizzativi.
- La deducibilità fiscale non dipende soltanto dalla denominazione attribuita ai pagamenti, ma dalla sostanza economica dell’operazione complessiva.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare se il risparmio d’imposta sia il principale effetto dell’operazione e se la stessa sarebbe stata realizzata anche in assenza del beneficio fiscale.
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