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Sentenza

Sentenza del 05/04/2016 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

"Diverso" il reddito percepito a seguito di transazione con rinuncia a diritti di credito

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sulla richiesta di rimborso delle maggiori imposte versate su una somma ricevuta dalla banca in esecuzione di un accordo transattivo. L'accordo era stato concluso dopo l'impugnazione delle delibere societarie che avevano disposto la trasformazione della banca e l'emissione di un prestito obbligazionario riservato. Il contribuente sosteneva che la somma costituisse un risarcimento non imponibile oppure, in subordine, un reddito diverso di natura finanziaria derivante dalla cessione onerosa dei propri diritti di opzione e di voto, soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50%. L'Amministrazione riteneva invece che l'importo fosse imponibile come reddito derivante dall'assunzione di un obbligo di non fare, consistente nella rinuncia al contenzioso e agli effetti della sentenza favorevole.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha escluso che la somma fosse un risarcimento integralmente non imponibile e ha riconosciuto che essa costituiva reddito ai sensi degli artt. 1 e 6 del TUIR, anche perché percepita in sostituzione di proventi collegati a diritti di credito e derivante da una transazione conclusa dopo un illecito civile. Tuttavia, ha qualificato il reddito come reddito diverso di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, ritenendo tale disposizione speciale rispetto alla fattispecie residuale degli obblighi di fare, non fare o permettere prevista dalla lettera l). L'Agenzia delle Entrate è stata quindi condannata a rimborsare la differenza tra l'imposta ordinaria effettivamente versata e l'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.

    Il reddito imponibile è definito secondo un criterio formale: sono tassabili i proventi riconducibili a una delle categorie espressamente previste dalla legge.

  • Art. 6 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I proventi conseguiti in sostituzione di redditi [...] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

    Le somme percepite in sostituzione di redditi perduti o di proventi derivanti da diritti di credito mantengono, ai fini fiscali, la stessa natura della categoria reddituale sostituita.

  • Art. 67, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La cessione onerosa di partecipazioni, titoli o diritti finanziari genera un reddito diverso di natura finanziaria. La disposizione è stata ritenuta speciale rispetto alla categoria residuale degli obblighi di fare, non fare o permettere.

  • Art. 67, comma 1, lettera l), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La fattispecie relativa agli obblighi di fare, non fare o permettere ha natura residuale e non si applica quando il provento è più specificamente riconducibile alla cessione di un diritto o di una partecipazione.

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997

    I redditi diversi di natura finanziaria individuati dalla decisione sono assoggettati all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50%, secondo la disciplina applicabile al periodo considerato.

  • Art. 14, comma 4, della Legge n. 537/1993

    I proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale e amministrativo [...] costituiscono reddito.

    Anche i proventi derivanti da un illecito sono fiscalmente rilevanti, salvo i casi di sequestro o confisca previsti dalla norma.

  • Art. 2441 del Codice civile

    La controversia originaria riguardava la possibile violazione del diritto di opzione dei soci nell'emissione del prestito obbligazionario.

  • Art. 2410 del Codice civile

    La controversia originaria riguardava anche il superamento dei limiti legali all'emissione di obbligazioni rispetto al capitale versato ed esistente.

Massime di principio

  • Una somma ricevuta mediante transazione non è automaticamente un risarcimento non imponibile: occorre verificare quale diritto, reddito o utilità economica essa sostituisca.
  • Se il pagamento sostituisce proventi collegati a diritti di partecipazione, diritti di opzione o altri diritti finanziari, può essere qualificato come reddito diverso di natura finanziaria, anche se l'accordo contiene una rinuncia al contenzioso.
  • La qualificazione fiscale deve privilegiare la categoria reddituale specifica rispetto a quella residuale degli obblighi di fare, non fare o permettere.
  • La somma transattiva può essere imponibile anche quando trae origine da un illecito civile, poiché l'art. 14, comma 4, della Legge n. 537/1993 include tali proventi nella nozione fiscale di reddito, salvo eccezioni.
  • Per applicare il regime agevolato della tassazione finanziaria è necessario dimostrare il collegamento sostanziale tra l'importo ricevuto e la cessione o rinuncia onerosa a un diritto finanziario; la mera qualificazione contrattuale come ristoro non è decisiva.
  • In situazioni analoghe è opportuno analizzare separatamente eventuali componenti risarcitorie relative al danno emergente e componenti sostitutive di redditi o diritti finanziari, poiché possono avere trattamenti fiscali diversi.

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