Sentenza del 05/04/2016 n. 33 - Comm. Trib. II grado di Trento
ESONERO ICI - IMMOBILI RURALI - RILEVANZA CATEGORIA CATASTALE - CRITERIO CATASTALE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata confermata, poiché gli immobili non risultavano classificati nelle categorie catastali richieste per l'esenzione. La sentenza ha quindi escluso che la ruralità sostanziale dell'immobile, non accompagnata dalla corretta classificazione catastale, fosse sufficiente a evitare il pagamento dell'ICI.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che gli immobili dovessero essere considerati rurali e, pertanto, esonerati dall'ICI. La sentenza ha ritenuto determinante la classificazione catastale: l'esenzione spettava soltanto agli immobili rurali iscritti nella categoria A/6, se abitativi, oppure D/10, se strumentali all'attività agricola. Non era sufficiente la mera sussistenza, in fatto, dei requisiti di ruralità. Il contribuente avrebbe dovuto chiedere tempestivamente all'Agenzia del Territorio la variazione della categoria catastale, ove ne ricorressero i presupposti.
Norme richiamate
Disciplina ICI sull'esenzione degli immobili rurali
L'esenzione dall'ICI per gli immobili rurali è stata interpretata in base alla classificazione catastale dell'immobile, richiedendo la categoria A/6 per gli immobili rurali a uso abitativo e D/10 per quelli a uso strumentale.
Normativa catastale sulla variazione della categoria
Quando sussistono i presupposti di ruralità, spetta al contribuente presentare tempestivamente all'Agenzia del Territorio la richiesta di variazione catastale; in assenza della variazione, l'immobile resta fiscalmente identificato secondo la categoria catastale vigente.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale collegata alla ruralità, non è sufficiente dimostrare l'utilizzo agricolo dell'immobile: occorre verificare anche che la classificazione catastale sia quella prevista dalla normativa.
- Il contribuente deve attivarsi tempestivamente per correggere o aggiornare la categoria catastale; l'omessa variazione può comportare il mancato riconoscimento dell'esenzione.
- In caso di contestazione tributaria, la categoria catastale risultante dagli atti ufficiali costituisce un elemento decisivo per determinare l'assoggettamento all'imposta, salvo specifiche deroghe normative o giurisprudenziali.
- Prima di non versare un tributo sulla base della presunta ruralità di un immobile, è necessario controllare la visura catastale, la destinazione dell'immobile e la presenza di tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti.
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