Cassazione Penale, Sentenza n. 18577/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari (8 settembre 2025) che aveva confermato il provvedimento cautelare emesso dal GIP il 19 agosto 2025 nei confronti di Damiani per il reato di tentato omicidio. Successivamente, il 28 novembre 2025 la misura cautelare in carcere è stata sostituita con l'obbligo di dimora e, con atto del 30 dicembre 2025, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il mutato assetto cautelare (sostituzione della custodia cautelare con obbligo di dimora), conseguente anche a una diversa e più lieve qualificazione giuridica del fatto, ha eliminato l'utilità pratica dell'impugnazione. Si è pronunciata mera statuizione di inammissibilità, senza condanna alle spese né applicazione di cassa ammende. Decisione resa il 19/02/2026; estensore Cons. Raffaello Magi; Presidente Giacomo Rocchi.
Norme richiamate
art. 309 codice di procedura penale
Richiamato per indicare la composizione del Tribunale seduto in adunanza ai fini della conferma del provvedimento cautelare; non è la norma di merito del giudizio cautelare ma disciplina la formazione del collegio.
principio processuale della sopravvenuta carenza di interesse
Interpretazione giurisprudenziale applicata: quando un evento sopravvenuto (qui la sostituzione della misura cautelare con altra più lieve e/o la rinuncia del difensore) elimina l'interesse concreto all'impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, la misura cautelare impugnata viene sostituita con una misura meno gravosa che elimina l'effetto concreto dell'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia formale da parte del difensore munito di procura speciale estingue l'azione impugnatoria e contribuisce a configurare la carenza di interesse; la dichiarazione di inammissibilità è la conseguenza procedurale tipica.
- La modifica della qualificazione giuridica del fatto, se comporta una riduzione della gravità della misura applicata, può rendere privo di utilità il proseguimento del gravame; è necessario valutare se permangono profili sostanziali ancora tutelabili.
- Quando si teme la perdita di interesse, il ricorrente dovrebbe valutare tempestivamente altre iniziative (es. istanza per revoca o modifica della misura al giudice del merito) prima che sopravvengano eventi processuali che possano rendere inefficace l'impugnazione in Cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse comporta in genere la mancata condanna alle spese processuali e l'assenza di sanzioni pecuniarie, salvo che diversamente previsto.
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