Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18577/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari (8 settembre 2025) che aveva confermato il provvedimento cautelare emesso dal GIP il 19 agosto 2025 nei confronti di Damiani per il reato di tentato omicidio. Successivamente, il 28 novembre 2025 la misura cautelare in carcere è stata sostituita con l'obbligo di dimora e, con atto del 30 dicembre 2025, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il mutato assetto cautelare (sostituzione della custodia cautelare con obbligo di dimora), conseguente anche a una diversa e più lieve qualificazione giuridica del fatto, ha eliminato l'utilità pratica dell'impugnazione. Si è pronunciata mera statuizione di inammissibilità, senza condanna alle spese né applicazione di cassa ammende. Decisione resa il 19/02/2026; estensore Cons. Raffaello Magi; Presidente Giacomo Rocchi.

Norme richiamate

  • art. 309 codice di procedura penale

    Richiamato per indicare la composizione del Tribunale seduto in adunanza ai fini della conferma del provvedimento cautelare; non è la norma di merito del giudizio cautelare ma disciplina la formazione del collegio.

  • principio processuale della sopravvenuta carenza di interesse

    Interpretazione giurisprudenziale applicata: quando un evento sopravvenuto (qui la sostituzione della misura cautelare con altra più lieve e/o la rinuncia del difensore) elimina l'interesse concreto all'impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, la misura cautelare impugnata viene sostituita con una misura meno gravosa che elimina l'effetto concreto dell'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia formale da parte del difensore munito di procura speciale estingue l'azione impugnatoria e contribuisce a configurare la carenza di interesse; la dichiarazione di inammissibilità è la conseguenza procedurale tipica.
  • La modifica della qualificazione giuridica del fatto, se comporta una riduzione della gravità della misura applicata, può rendere privo di utilità il proseguimento del gravame; è necessario valutare se permangono profili sostanziali ancora tutelabili.
  • Quando si teme la perdita di interesse, il ricorrente dovrebbe valutare tempestivamente altre iniziative (es. istanza per revoca o modifica della misura al giudice del merito) prima che sopravvengano eventi processuali che possano rendere inefficace l'impugnazione in Cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse comporta in genere la mancata condanna alle spese processuali e l'assenza di sanzioni pecuniarie, salvo che diversamente previsto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.