Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16037/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 10/02/2021 che aveva condannato il ricorrente per delitti di bancarotta. Il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione circa la sua responsabilità e contestava la misura della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte connessa a doglianze di fatto sulla responsabilità, ritenendo tali censure non sindacabili in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla misura della pena, ritenendo che il giudice di merito avesse rispettato i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. Tuttavia la Corte ha annullato d'ufficio la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo giudizio su quel punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    I criteri per la determinazione della pena (principi direttivi e criteri per la quantificazione) sono stati ritenuti osservati dal giudice di merito; la Corte ha quindi escluso arbitrarietà nella misura della pena.

  • principio di non sindacabilità dei fatti in sede di legittimità (limiti dell'impugnazione in Cassazione)

    La Corte ha ritenuto che le doglianze consistessero in mere contestazioni di fatto non ammesse in Cassazione, per cui tali censure sono state dichiarate inammissibili.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della decisione basandosi soltanto su contestazioni di fatto: gli argomenti devono essere di diritto o mostrare vizi specifici di motivazione rilevanti in diritto.
  • La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se è violato o disapplicato un principio normativo (artt. 132 e 133 c.p.) o se sussiste manifesta arbitrarietà.
  • Se la motivazione del giudice di merito sui riscontri probatori è logica e non affetta da vizi manifesti, la Cassazione tende a confermare la responsabilità penale accertata in sede di merito.
  • La Corte di Cassazione può invece annullare d'ufficio parti della sentenza quando rileva profili formali o di diritto (es. irregolarità nella determinazione o nella indicazione della durata delle pene accessorie) e disporre il rinvio per nuovo giudizio su punti specifici.
  • In una situazione analoga, il difensore dovrebbe concentrare i motivi di cassazione su profili di diritto (vizi di applicazione normativa, violazioni procedurali, illogicità manifesta della motivazione) e non solo su puntuali contestazioni di fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.