Cassazione Penale, Sentenza n. 40178/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 21/03/2024 della Corte di appello di Campobasso che dichiarava inammissibile, con procedimento "de plano", l'istanza di revocazione ex art. 28 del d.lvo n.159/2011 relativa alla confisca di prevenzione di un immobile sito in Pescara. I motivi di gravame contestavano: 1) omesso avviso alle parti e ai difensori della fissazione dell'udienza camerale (violazione art.127 c.p.p.); 2) incompetenza funzionale della Corte di appello di Campobasso e spettanza della trattazione alla Corte di appello dell'Aquila; 3) mancata applicazione della sentenza n.24/2019 della Corte Costituzionale; 4) vizio di motivazione per omessa valutazione della correlazione temporale tra fatti costitutivi della pericolosità e acquisto del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli manifestamente infondati. Ha confermato la legittimità della declaratoria di inammissibilità "de plano" ai sensi del richiamo normativo dell'art.28 d.lvo n.159/2011 alle norme della revisione (artt. 630 ss. e in particolare art. 634 c.p.p.), osservando che la procedura "de plano" è ammessa quando la richiesta è "manifestamente infondata" o proposta "fuori dei casi espressamente previsti". Ha ritenuto corretta la competenza funzionale della Corte di appello di Campobasso, individuata secondo l'art.11 c.p.p. e l'art.634 comma 2 c.p.p., così come applicato dall'art.28 del d.lvo. Quanto ai profili sostanziali, la Corte ha osservato che la misura di prevenzione patrimoniale era stata motivata anche sulla base dell'art.1, lett. b) del d.lvo n.159/2011, per cui la sentenza n.24/2019 della Corte Costituzionale (che aveva investito l'art.1, lett. a)) non era pertinente. La Corte ha inoltre ritenuto inidonea la documentazione prodotta dai ricorrenti, non riferibile oggettivamente né soggettivamente alla vicenda, e pienamente congrua la motivazione dei giudici di prevenzione circa l'inserimento dei ricorrenti in contesti delinquenziali e la sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi leciti. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lvo n.159/2011, art.28
Regola la revocazione delle misure di prevenzione; richiamando la disciplina della revisione ordinaria prevede che l'istanza manifestamente infondata o proposta fuori dai casi previsti possa essere dichiarata inammissibile "de plano" richiamando le norme della revisione (art.634 c.p.p. ecc.).
cod. proc. pen. art.634, comma 1
quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste ovvero risulta manifestamente infondata, la corte d'appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità
Consente alla corte d'appello di dichiarare l'inammissibilità senza instaurare il contraddittorio ove la richiesta sia manifestamente infondata o inespressamente prevista, giustificando l'uso della procedura "de plano".
Stabilisce i criteri per l'individuazione della competenza territoriale e funzionale dei giudici, applicata per determinare la competenza della Corte di appello chiamata a decidere sulla revocazione.
Norma sul diritto di difesa e sugli avvisi alle parti; i ricorrenti deducevano omesso avviso dell'udienza camerale, ma la Corte ha ritenuto non sufficiente la censura a disinnescare la legittimità della procedura "de plano".
cod. proc. pen. artt.630 e ss.
Disciplina della revisione ordinaria richiamata dal d.lvo n.159/2011 per i criteri di inammissibilità e per il ricorso in materia di revocazione delle misure di prevenzione.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23, commi 8 e 9
Norme che hanno disciplinato lo svolgimento delle udienze in camera di consiglio con modalità semplificate (anche a distanza); il procedimento è stato trattato secondo tali forme.
Corte Costituzionale, sentenza n.24/2019
Dichiarò l'incostituzionalità dell'art.1 lett. a) del d.lvo n.159/2011; la Corte di Cassazione ha però rilevato che nel caso concreto la misura era fondata anche sull'art.1 lett. b), per cui la sentenza costituzionale non era applicabile a favore dei ricorrenti.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La procedura "de plano" ai sensi dell'art.634 c.p.p. (richiamata dall'art.28 d.lvo 159/2011) è legittima quando l'istanza appare manifestamente infondata o proposta fuori dai casi previsti; in tali ipotesi la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza instaurare il contraddittorio.
- La competenza funzionale per le istanze di revocazione è individuata secondo le regole dell'art.11 c.p.p.; non è automatica la devoluzione ad una specifica Corte di appello salvo che non ricorrano i presupposti normativi per farlo.
- La mera contestazione di mancato avviso dell'udienza camerale non annulla automaticamente l'ordinanza "de plano": occorre dimostrare concretamente che l'assenza di contraddittorio ha precluso l'esame di argomentazioni non manifeste e idonee a impedire l'inammissibilità.
- Le questioni di rilevanza costituzionale (es. sent. n.24/2019) sono valutate rispetto ai reali presupposti normativi del provvedimento impugnato: se la misura è fondata su altre lettere normativa (es. lett. b) la pronuncia di incostituzionalità su lett. a) può non essere rilevante.
- In un ricorso di revocazione è cruciale allegare e documentare elementi nuovi, specifici e direttamente riferibili alla vicenda e al bene confiscato (es. correlazione temporale tra fatti e acquisto del bene); documentazione generica o riferita a vicende diverse è facilmente ritenuta inconferente.
- Chi propone istanza debole o manifestamente infondata rischia di vedersi dichiarare l'inammissibilità "de plano" e di essere condannato alle spese processuali.
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