Cassazione Penale, Ordinanza n. 15362/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., dopo aver rinunciato a tutti i motivi di impugnazione salvo quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, che era stato concordato tra le parti. Il ricorso mirava, in sostanza, a censurare la decisione d'appello nonostante la rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che, a seguito della rinuncia ai motivi di appello, si formi un giudicato sostanziale sui punti rinunciati, con preclusione alla loro riproposizione in cassazione; inoltre, non è consentito dolersi del trattamento sanzionatorio quando esso sia stato espressamente concordato e accolto dal giudice di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato le Sezioni Unite Fazio per chiarire che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. non si applica al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; tuttavia, i limiti al ricorso derivano comunque dalla rinuncia ai motivi, che determina preclusione sui punti rinunciati. Poiché il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi salvo quello sulla pena, e la pena era stata concordata, il ricorso è stato reputato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato in appello non è assimilabile al patteggiamento e non comporta, di per sé, una disciplina speciale limitativa dell'impugnazione analoga a quella prevista per il rito ex art. 444 c.p.p.
La disciplina limitativa dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento è speciale e non può essere applicata analogicamente al concordato in appello.
Il ricorso per cassazione resta proponibile nei limiti generali previsti dalla norma, salvo le preclusioni derivanti dalla rinuncia ai motivi e dal giudicato sostanziale formatosi sui punti rinunciati.
La norma è richiamata come base per la declaratoria de plano dell'inammissibilità per ragioni di economia processuale, senza incidere sui presupposti sostanziali di ammissibilità.
Nel caso di rinuncia ai motivi di appello, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. rispetto ai punti non devoluti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non è soggetta, quanto all'impugnazione, alla disciplina speciale prevista per il patteggiamento: non si applica analogicamente l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p..
- I limiti al ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello derivano dalla rinuncia ai motivi di appello: sui punti rinunciati si forma un giudicato sostanziale che impedisce di riproporre la censura in cassazione.
- Se l'imputato ha concordato il trattamento sanzionatorio e il giudice di appello lo ha recepito, non è ammissibile un motivo di ricorso che contesti la misura della pena così concordata.
- In presenza di rinuncia ai motivi, l'obbligo motivazionale del giudice di secondo grado è circoscritto ai soli punti devoluti e non richiede un autonomo vaglio su questioni non più dedotte, come il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o profili di nullità/inutilizzabilità relativi ai capi rinunciati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e può legittimare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
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