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Ordinanza

Ordinanza n. 2125/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studenti)

Prevale il privato

La controversia

Gli studenti hanno appellato la sentenza con cui il TAR Campania aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il decreto dell’Ufficio scolastico regionale recante diniego del riconoscimento della parità scolastica all’istituto da essi frequentato. L’amministrazione ha reiterato l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire degli studenti nel giudizio avente a oggetto il diniego rivolto all’istituto. Il Consiglio di Stato ha riservato al merito l’esame di tale eccezione e ha esaminato in via cautelare la richiesta subordinata volta a consentire agli studenti di sostenere l’esame finale come privatisti. Gli appellanti hanno evidenziato il rischio di non poter sostenere né le prove INVALSI e l’esame di maturità quali studenti dell’istituto, in attesa dell’accertamento giudiziale sulla spettanza della parità, né l’esame da privatisti, non avendo potuto presentare tempestivamente la relativa domanda; hanno inoltre rappresentato l’impossibilità, allo stato, di trasferirsi tempestivamente presso altri istituti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ai limitati effetti cautelari indicati in motivazione, senza definire l’eccezione preliminare relativa alla legittimazione degli studenti, riservata alla decisione di merito. Ha ritenuto sussistente il fumus in relazione alla necessità di evitare che gli studenti restassero privi, nell’immediato, di una modalità per concludere l’anno scolastico e sostenere l’esame, pur precisando che la cautela non può attribuire il riconoscimento della parità scolastica, beneficio conseguibile soltanto all’esito vittorioso del giudizio. Ha ravvisato il periculum nel rischio di ripetizione dell’anno e di mancato conseguimento del diploma, nonché nell’impossibilità di presentare tempestivamente domanda di trasferimento. Nel bilanciamento degli interessi ha ordinato all’amministrazione di ammettere gli studenti appellanti all’esame finale da privatisti. Ha posto a carico del Ministero e dell’Ufficio scolastico regionale l’individuazione delle modalità di presentazione delle domande, delle sedi d’esame preferibilmente prossime alla residenza degli studenti e di un calendario di sessioni compatibile con i termini ministeriali, da comunicare tempestivamente all’istituto di provenienza. La misura è stata ritenuta compatibile con l’interesse pubblico all’istruzione e alla continuità scolastica e inidonea a incidere sul distinto contenzioso relativo alla parità dell’istituto, poiché l’esame da privatista prescinde dal riconoscimento della parità. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 17 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la trattazione dell’istanza cautelare in appello.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato in relazione al giudizio di annullamento e alla questione, riservata al merito, della legittimazione ad agire degli studenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare non può essere attribuito direttamente il bene della vita che presuppone il previo rilascio di un’autorizzazione amministrativa, quando tale attribuzione coinciderebbe con la definizione favorevole del merito; possono tuttavia essere adottate misure interinali autonome, idonee a prevenire un pregiudizio grave e irreversibile nelle more dell’accertamento.
  • Quando l’incertezza sulla legittimità di un diniego amministrativo impedisce agli studenti di concludere il percorso scolastico e di accedere tempestivamente a modalità alternative d’esame, il giudice cautelare può ammetterli all’esame da privatisti, quale misura provvisoria diretta a preservare la continuità scolastica, senza anticipare la decisione sul riconoscimento della parità dell’istituto.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico dell’amministrazione scolastica comprende non solo l’applicazione delle regole sul riconoscimento della parità, ma anche la garanzia che il percorso di studi già intrapreso possa essere portato a compimento e che gli studenti non subiscano la perdita dell’anno o del diploma per effetto dell’incertezza amministrativa e giudiziale.
  • Una misura cautelare che consenta l’esame da privatista non incide sul giudizio relativo alla spettanza della parità scolastica dell’istituto, quando l’esame privatistico costituisce una soluzione distinta e incompatibile con l’attribuzione, anche provvisoria, dello status di istituto paritario.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potere

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