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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1865 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Omessa notifica dell'avviso bonario ex art. 36 bis d.P.R. 600/73 - Effetti - Nullità della cartella - Non sussiste - Ratio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È enunciato il principio che l’omessa notifica dell’avviso ex art. 36-bis non determina, di per sé, la nullità della successiva cartella: il contribuente può tutelare le proprie ragioni nella fase contenziosa. Il testo non specifica l’esito concreto del ricorso, il giudice che ha deciso o la statuizione sulle spese; precisa soltanto che, se il ricorso viene accolto, l’Amministrazione può essere condannata alle spese.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la cartella deducendo l’omessa notifica dell’avviso bonario previsto dall’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 e sostenendo che tale omissione ne comportasse la nullità. Il testo fornito non indica l’importo, la data della cartella né ulteriori motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973

    L'omessa notifica dell'avviso ex art. 36 bis del d.P.R. 600/73 non determina la nullità della successiva cartella di pagamento, atteso che nella successiva fase del contenzioso il contribuente ben può difendersi e far valere le proprie ragioni fermo, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna alle spese dell'Amministrazione.

    L’omessa comunicazione dell’avviso previsto dall’art. 36-bis non comporta automaticamente la nullità della cartella, poiché il contribuente può contestare la pretesa in sede contenziosa. Resta possibile la condanna dell’Amministrazione alle spese se il ricorso viene accolto.

Massime di principio

  • La sola omessa notifica dell’avviso bonario ex art. 36-bis non rende automaticamente nulla la cartella di pagamento; occorre distinguere l’omissione dalla fondatezza delle contestazioni sostanziali del contribuente.
  • L’assenza dell’avviso non impedisce al contribuente di far valere le proprie ragioni impugnando la cartella e difendendosi nel successivo giudizio.
  • Se il ricorso del contribuente viene accolto, l’Amministrazione può essere condannata alle spese; il testo non consente invece di determinare l’esito concreto del caso.

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