Ordinanza n. 267/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di S. Anastasia prot. n. 0035390 del 24 ottobre 2025 e notificato via Pec in pari data, di “…rigetto della S.C.I.A. prot. n. 32788 del 06.10.2025 (rif. SCIA 188/2025) presentata dal Sig. Pasquale Farina, con diivieto di prosecuzione dell’attività”; e di ogni altro atto, istruttoria, e provvedimento ad esso presupposto, connesso e consequenziale, non noto al ricorrente e comunque lesivo dei suoi diritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di rigetto di una SCIA, con divieto di prosecuzione dell'attività
Esito
La controversia
Il condominio ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Sant'Anastasia che ha rigettato la SCIA presentata da un privato e disposto il divieto di prosecuzione dell'attività, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Una privata si è costituita qualificandosi controinteressata, ma non risultava intimata e non ha proposto rituale intervento notificato alle altre parti.
La decisione
Il TAR non decide la legittimità del provvedimento impugnato né accoglie o rigetta la domanda cautelare nel merito. Rileva preliminarmente profili di inammissibilità della costituzione della privata autodefinitasi controinteressata, poiché non intimata e priva di rituale atto di intervento notificato alle altre parti. Quanto alle esigenze cautelari del condominio, ritiene che esse possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito e fissa l'udienza pubblica del 22 ottobre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La decisione sulle spese della fase cautelare è rimessa alla pronuncia definitiva.
Norme richiamate
Considerato che le esigenze cautelari rappresentate dal condominio ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito
Il giudice può fronteggiare le esigenze cautelari fissando sollecitamente la trattazione del merito, senza adottare una misura cautelare provvisoria sul provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché pronunciarsi con una misura cautelare sull'efficacia dell'atto impugnato.
- La costituzione in giudizio di un soggetto che si qualifichi controinteressato è inammissibile se il soggetto non è stato intimato e non propone un rituale intervento mediante atto notificato alle altre parti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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