Cassazione Civile, Ordinanza n. 05391/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società concessionaria ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato l'appello contro la rideterminazione dei canoni di concessione di uno stabilimento balneare operata dal Comune per gli anni 2007 e 2008. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 100, comma 7 e seguenti, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 124/2020, mediante istanza notificata via PEC alle controparti, e ha depositato documentazione attestante il pagamento delle somme richieste dal Comune, riservandosi tuttavia la ripetizione di quanto asseritamente versato in eccesso per un errore di conteggio dell'ente. La questione decisiva è stata quindi se tale pagamento fosse sufficiente a perfezionare la definizione agevolata e a determinare l'estinzione del processo, nonostante la riserva formulata dalla ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata della lite, rilevando che il versamento degli importi richiesti dal Comune, documentato mediante modelli F24, era sufficiente a far maturare l'effetto estintivo previsto dalla disciplina speciale. Ha giudicato irrilevante, ai fini impeditivi della definizione, la riserva di parziale ripetizione formulata dalla società, perché estranea al tema del contendere e non idonea a incidere sulla volontà di definire il procedimento manifestata con il pagamento. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese.
Norme richiamate
La disciplina sulla definizione agevolata della lite, una volta integrati gli adempimenti richiesti, determina l'estinzione del giudizio.
Norma di conversione del D.L. n. 104/2020 richiamata quale fonte della disciplina applicata.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite si perfeziona quando la parte interessata provi l'avvenuto pagamento delle somme richieste secondo la disciplina speciale applicabile.
- Una riserva di ripetizione o contestazione su un eventuale eccesso di pagamento non impedisce il perfezionamento della definizione agevolata, se non incide sulla volontà di chiudere il giudizio ed è estranea all'oggetto del contendere.
- Quando interviene la definizione agevolata prevista dalla legge, il processo si estingue e le spese possono essere compensate.
- Per valutare l'estinzione per definizione agevolata, ciò che rileva è l'effettivo adempimento degli oneri previsti dalla norma speciale, non ulteriori questioni accessorie sul conteggio delle somme.
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