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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07198/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa ai fini dell'esonero dalla sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, assistiti dal medesimo difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale resa ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti). Il difensore ha dedotto una carenza di motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha però rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza proposta è stata ritenuta estranea a tale numerus clausus e, comunque, generica e smentita dal contenuto della sentenza, che richiamava l'art. 129 c.p.p., escludeva cause di proscioglimento immediato, sintetizzava le risultanze investigative e valutava congrua la pena concordata.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nella sentenza impugnata per escludere la ricorrenza di cause di proscioglimento immediato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento va adottata de plano, senza formalità.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione alla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di assenza di colpa.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è soggetto a un regime di impugnazione a motivi vincolati: sono deducibili soltanto i vizi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p..
  • Una doglianza che si limiti a contestare la motivazione della sentenza di patteggiamento, senza ricondursi a uno dei vizi tipizzati dalla legge, è inammissibile.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento non richiede un apparato argomentativo ampio, purché emerga il richiamo all'art. 129 c.p.p., la sintesi degli elementi essenziali del fatto e la valutazione di congruità della pena concordata.
  • L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano, secondo il modello procedimentale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p..
  • In caso di inammissibilità non dovuta ad assenza di colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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