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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22599/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per imposte dirette e IVA (anno 2006). La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo preliminarmente invalido l'atto impositivo per due ragioni: (1) l'atto era stato emesso oltre il termine decadenziale e non era applicabile il cosiddetto raddoppio del termine perché la notitia criminis era stata comunicata alla Procura dopo lo scadere del termine ordinario; (2) l'atto era stato emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, legge 212/2000 dopo la comunicazione del processo verbale di constatazione (PVC), senza che fossero dimostrate specifiche e adeguate ragioni di urgenza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sollevando tre motivi; la contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della contribuente. Motivazione principale: inammissibilità o infondatezza dei motivi relativi al mancato rispetto del termine dilatorio di art. 12 L. 212/2000 e alla mancata dimostrazione di ragioni di urgenza rilevanti. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui le ragioni di urgenza devono derivare da elementi esterni all'amministrazione e non dall'organizzazione interna o dall'imminente scadenza del termine decadenziale; la carenza organizzativa dell'Agenzia non giustifica l'anticipazione dell'atto. Per effetto del rigetto del ricorso principale, è sopravvenuta carenza di interesse rispetto al primo motivo relativo al 'raddoppio' del termine, e il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché le questioni in esso svolte risultavano assorbite. Le spese sono compensate. La Corte ha altresì dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente)

    Il termine dilatorio di 60 giorni dopo la comunicazione del PVC tutela il diritto del contribuente alla formulazione di deduzioni. L'eccezione di urgenza che consente di derogare al termine deve essere fondata su elementi esterni all'amministrazione e non può derivare da ritardi o carenze organizzative interne; l'imminente scadenza del termine decadenziale non costituisce di per sé ragione di urgenza.

  • art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (riferimento al c.d. raddoppio del termine decadenziale)

    Il 'raddoppio' del termine decadenziale per l'emissione dell'avviso può trovare applicazione solo se la notitia criminis è stata tempestivamente comunicata all'Autorità giudiziaria nei termini previsti; se la comunicazione avviene dopo la scadenza del termine ordinario, il raddoppio non è applicabile.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha preso atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte della ricorrente incidentale, come richiesto dalla norma che disciplina il versamento per il proseguimento del gravame.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni dopo la comunicazione del PVC va rispettato: un avviso emesso prima del decorso di quel termine è illegittimo salvo comprovate ragioni di urgenza.
  • Le ragioni di urgenza che giustificano l'anticipazione dell'atto devono essere estranee all'organizzazione dell'amministrazione; ritardi o carenze interne (inclusi quelli della Guardia di Finanza come organo ispettivo collaterale) non valgono a giustificare l'anticipazione.
  • La mera prossimità della scadenza del termine decadenziale non legittima di per sé l'omissione del termine dilatorio: l'amministrazione deve provare fatti specifici ed esterni che giustifichino l'urgenza.
  • L'eccezione di prescrizione o decorrenza dei termini e il mancato rispetto delle garanzie procedimentali (come il termine dilatorio) possono assorbire e rendere superflue altre doglianze sull'accertamento, con conseguente inammissibilità di censure successive se la decisione poggia su ragioni autonome.
  • Se la decisione di merito accoglie il contribuente per motivi che assorbono altre questioni, il ricorso incidentale condizionato della parte vittoriosa è in genere inammissibile; tali questioni possono essere riproposte solo davanti al giudice di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale.

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