Cassazione Penale, Sentenza n. 7082/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado ritenendo il D'Avanzo penalmente responsabile per vari reati fallimentari. I motivi principali erano vizi di motivazione per la parziale rinnovazione dell'istruttoria (rinnovazione solo di alcune testimonianze e del perito d'ufficio), la mancata rinnovazione dell'audizione dei consulenti tecnici di parte e l'omessa motivazione "rafforzata" richiesta quando l'appello ribalta una pronuncia assolutoria (overtuning). Si contestava inoltre la valutazione delle prove dichiarative e la mancata considerazione delle censure e delle conclusioni dei consulenti favorevoli all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Bari e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari. La Cassazione ha rilevato violazioni di legge perché l'appello, per ribaltare l'assoluzione, ha effettuato una diffusa rivalutazione di prove dichiarative (testimonianze e audizioni di consulenti tecnici) senza procedere alla necessaria rinnovazione dibattimentale di quelle dichiarazioni e senza fornire una motivazione rafforzata capace di superare le argomentazioni dell'assoluzione e di dissipare ogni ragionevole dubbio. In particolare la sentenza è viziata per inosservanza dell'obbligo di rinnovazione delle audizioni dei consulenti/periti utilizzati in dibattimento e per carenza della motivazione sul punto della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio".
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen., comma 3
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte osserva che i giudici d'appello, in presenza di lacune del contraddittorio dovute alla mancata rinnovazione probatoria, avrebbero potuto avvalersi dei poteri officiosi previsti da questo articolo per integrare il contraddittorio; l'omissione ha concorso a determinare il vizio della sentenza.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Cassazione ha annullato la sentenza per violazione di legge dovuta alla rinnovazione incompleta della prova dichiarativa e al sacrificio del contraddittorio sulle dichiarazioni dei consulenti/periti, configurando una violazione procedurale sanzionabile ai sensi di questa lettura dell'art. 606.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La sentenza è stata annullata anche per carenza e illogicità della motivazione: l'appello non ha fornito una motivazione rafforzata idonea a superare le argomentazioni dell'assoluzione secondo i parametri richiesti dall'art. 533 c.p.p., come censito ai sensi di questa disposizione di impugnazione.
art. 533 cod. proc. pen., comma 2
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevanza del canone probatorio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' per le condanne: la Corte spiega che la decisione di riformare un'assoluzione deve offrire una motivazione rafforzata e convincente ai sensi del criterio di cui all'art. 533 c.p.p.
Massime di principio
- Quando l'appello ribalta un'assoluzione basata su dichiarazioni o su relazioni di consulenti/periti auditionati in dibattimento, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare oralmente l'esame dei consulenti/periti decisivi: non basta rivalutare cartolarmente le relazioni se in primo grado le conclusioni sono state difese e integrate con deposizioni verbali.
- Se l'appellante (in particolare il PM) ottiene un overturning d'assoluzione, la Corte d'appello deve fornire una motivazione "rafforzata": deve confutare specificamente i punti più rilevanti della motivazione assolutoria e costruire un ragionamento probatorio complessivo convincente e idoneo a rimuovere ogni ragionevole dubbio.
- La mera diversa valutazione delle stesse prove non è sufficiente quando tale valutazione ha modificato l'effetto probatorio di deposizioni decisive raccolte in primo grado senza dar luogo al necessario contraddittorio; ciò integra vizio per violazione delle regole sul contraddittorio probatorio.
- Se mancano elementi utili ad integrare il contraddittorio, il giudice d'appello deve usare i poteri officiosi (ex art. 603 c.p.p.) per evitare il sacrificio delle garanzie difensive; l'omissione può portare all'annullamento con rinvio.
- In situazioni simili è opportuno che la difesa chieda espressamente, in appello, la rinnovazione delle audizioni dei consulenti/periti e la produzione di ogni chiarimento ritenuto necessario, nonché inviti il giudice a motivare puntualmente le ragioni per cui ritiene superata la valutazione assolutoria.
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