Sentenza n. 1302/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 15/10/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio del visto per motivi di studio e per la fissazione di un appuntamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza del 15 ottobre 2025, diretta a ottenere il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo. Il TAR ha ritenuto che tale attività soddisfacesse la pretesa azionata e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell'amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
ex art. 117 cod. proc. amm.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente l'accertamento dell'obbligo di provvedere; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha fatto venir meno la materia del contendere.
articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente al soddisfacimento della pretesa durante il giudizio.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata quando essa comporti l'effettiva attivazione del procedimento richiesto.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo, intervenuta dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa fatta valere in giudizio.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e dal comportamento dell'amministrazione, che abbia provveduto in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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