Cassazione Penale, Ordinanza n. 08149/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per concorso in lesioni personali aggravate dalla commissione del fatto in più persone riunite. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due soggetti condannati in appello per concorso in lesioni personali aggravate dall'avere agito in più persone riunite. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Messina deducendo: 1) violazione di legge e difetto di motivazione sulla conferma dell'affermazione di responsabilità e sul riconoscimento dell'aggravante della commissione del fatto da più persone riunite; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) censura sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e privo di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva correttamente escluso la particolare tenuità valorizzando la gravità oggettiva del fatto, la condotta violenta congiunta di almeno tre soggetti e l'elevato pericolo creato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché aspecifico, essendo le attenuanti generiche già state concesse ma ritenute equivalenti e non prevalenti sull'aggravante. L'ultimo motivo è stato ritenuto infondato in fatto e aspecifico, poiché la pena era stata determinata nel minimo edittale.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto è stata esclusa per la gravità del fatto, la condotta violenta pluripersonale e il rilevante pericolo generato.
È il parametro normativo cui ancorare la valutazione complessiva della tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p., tenendo conto di modalità della condotta, colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
Le circostanze attenuanti generiche risultano concesse ma ritenute equivalenti e non prevalenti rispetto all'aggravante.
spese processuali
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità è stata applicata la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce pedissequamente censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La censura sull'affermazione di responsabilità o su una circostanza aggravante deve essere una critica argomentata e specifica alla motivazione del giudice di merito; in difetto, essa è solo apparente.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione congiunta di tutte le caratteristiche del caso concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; una condotta violenta pluripersonale e un rilevante pericolo possono escluderne l'applicazione.
- Le doglianze sulle attenuanti generiche sono inammissibili quando non tengono conto della reale decisione del giudice di merito, specie se il beneficio è stato già riconosciuto e solo bilanciato in equivalenza con un'aggravante.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non confrontate con il dato decisivo della determinazione della pena nel minimo edittale.
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