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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31366/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Non viene esaminato il merito della sentenza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., come richiamato nel provvedimento.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 16/06/2025. Dal testo non emergono i fatti storici del processo né il reato contestato nel merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile non per il contenuto dei motivi, ma perché presentato personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Aiello) sulla necessaria sottoscrizione tecnica del ricorso in cassazione e applica la conseguente inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., con definizione senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e statuizioni ex art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    gli atti di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede la firma di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

  • legge n. 103 del 2017

    La riforma ha modificato l'art. 613 c.p.p., rafforzando il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.

  • art. 591, comma 1, lettera a), c.p.p.

    La mancanza della necessaria sottoscrizione tecnica determina una causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità per questa ragione può essere resa senza formalità.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, per la sua natura tecnica e per il livello di complessità del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale è causa di inammissibilità.
  • La mancanza di sottoscrizione tecnica del ricorso integra una causa di inammissibilità rilevabile ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e consente una definizione del procedimento senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte non esamina i motivi di merito e applica le conseguenze accessorie previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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