Cassazione Penale, Ordinanza n. 36257/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di appello, produce un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, definendo il giudizio con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e previa rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna del ricorrente riducendo la pena secondo l'accordo tra le parti. Il difensore deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché attinenti a questioni già oggetto di rinuncia in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
Norme richiamate
Il concordato sulla pena comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di appello e preclude la proposizione in cassazione di questioni oggetto di rinuncia nell'accordo.
La doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di proscioglimento immediato è stata reputata inammissibile perché già rinunciata nell'ambito del concordato sulla pena.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata mediante ordinanza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., quando sia accompagnato dalla rinuncia agli altri motivi di impugnazione, determina una preclusione che impedisce di riproporre in cassazione questioni coperte dalla rinuncia.
- Le censure inerenti al vizio di motivazione, all'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e al trattamento sanzionatorio sono inammissibili se investono profili già devoluti e poi abbandonati nell'ambito dell'accordo sulla pena.
- In caso di ricorso inammissibile per effetto di preclusioni derivanti dal concordato in appello, la Corte può decidere con ordinanza camerale non partecipata e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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