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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16911/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di cui all'art. 9, comma 2, l.fall. in tema di trasferimento della sede nell'anno anteriore all'istanza di fallimento, ma ha anche preso atto del rilievo correttivo del Tribunale di Messina sulla collocazione del precedente comune della sede nel circondario del Tribunale di Patti. Di conseguenza, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Patti per la procedura prefallimentare.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (tribunale)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento prefallimentare introdotto da una società con istanza di autofallimento. Il Tribunale di Catania aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Messina, ritenendo che il trasferimento della sede legale della società nell'anno precedente all'istanza non fosse rilevante ai fini dell'individuazione del giudice competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, l.fall. Il Tribunale di Messina, investito del procedimento, ha condiviso in linea di principio l'applicazione della regola sulla irrilevanza del trasferimento annuale, ma ha rilevato che la precedente sede della società era in Gioiosa Marea, comune ricadente nel circondario del Tribunale di Patti e non in quello di Messina; ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c. La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi l'esatta individuazione del tribunale territorialmente competente per la dichiarazione di fallimento in presenza di trasferimento della sede legale nell'anno anteriore all'iniziativa.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, l.fall.

    "la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale"

    La disposizione viene interpretata nel senso che, in caso di trasferimento della sede nell'anno precedente all'iniziativa per il fallimento, il trasferimento resta irrilevante ai fini della competenza, che si radica nel tribunale del luogo della precedente sede rilevante secondo la disciplina speciale.

  • art. 45 c.p.c.

    Norma richiamata per la proposizione del conflitto negativo di competenza d'ufficio tra i tribunali coinvolti.

  • art. 7 d.lgs. 5/2006

    Richiamato come fonte della sostituzione dell'art. 9, comma 2, l.fall., per affermare la natura inderogabile della disciplina sulla competenza fallimentare.

Massime di principio

  • In materia di competenza per la dichiarazione di fallimento, il trasferimento della sede legale della società effettuato nell'anno anteriore all'iniziativa è irrilevante ai fini della competenza territoriale.
  • La regola speciale sulla competenza fallimentare di cui all'art. 9, comma 2, l.fall. opera come presunzione assoluta, non superabile con prova contraria, e rende inderogabile il criterio legale di radicamento della competenza.
  • Quando il trasferimento della sede sia intervenuto nell'anno antecedente all'istanza, il giudice deve verificare con precisione quale fosse il circondario del precedente comune della sede, perché la competenza si determina in base a quel territorio secondo la disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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