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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15119/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva revocato un’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali. L’agevolazione era stata concessa per un acquisto avvenuto nel 2008; nello stesso giorno, una parte dei terreni era stata immediatamente rivenduta a terzi. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e il rigetto dell’appello dell’Agenzia in CTR. In Cassazione l’Amministrazione deduceva violazione dell’art. 7, comma 4, lett. b), L. n. 984/1977, sostenendo che l’immediata rivendita di parte dei fondi mostrasse il difetto del requisito oggettivo dell’idoneità dell’acquisto ad aumentare l’efficienza dell’azienda mediante il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, per l’agevolazione in esame, il presupposto è la mera idoneità dei fondi acquistati ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento delle colture forestali, senza necessità che siano effettivamente realizzati gli interventi di forestazione o che sia approvato/eseguito il piano di coltura entro tre anni. Ha poi valorizzato l’accertamento della CTR, non censurabile in sede di legittimità, secondo cui la parziale rivendita dei terreni era stata già prevista e autorizzata nei piani di miglioramento come funzionale agli interventi sui fondi restanti. Non essendo emersa una violazione di legge, il ricorso è stato rigettato con condanna dell’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 4, lett. b), L. 27 dicembre 1977, n. 984

    «atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali»

    Il beneficio fiscale spetta in presenza della mera idoneità del fondo acquistato a realizzare l’incremento di efficienza e reddito richiesto dalla norma; non è necessaria l’effettiva esecuzione degli interventi di forestazione, né la revoca può fondarsi sulla mancata approvazione o attuazione del piano di coltura entro tre anni.

  • art. 10, L. 27 dicembre 1977, n. 984

    La Corte richiama la norma solo per affermare che essa disciplina una finalità diversa e complementare rispetto all’agevolazione dell’art. 7, senza instaurare un rapporto di reciproco condizionamento tra i due presupposti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge; la Corte esclude il vizio perché la CTR ha correttamente sussunto i fatti nella norma agevolativa applicando principi consolidati.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato solo per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni fiscali riconosciute in funzione dell’idoneità economico-produttiva di un acquisto, il requisito richiesto dalla legge può essere integrato dalla sola attitudine oggettiva del bene a perseguire la finalità agevolata, senza che sia necessario l’effettivo completamento degli interventi programmati.
  • Se la norma agevolativa non prevede un vincolo di mantenimento del bene per un certo periodo, la successiva alienazione parziale non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio, quando resti accertata la coerenza dell’operazione con il progetto di miglioramento approvato.
  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di fatto del giudice di merito che, con motivazione adeguata, abbia accertato la sussistenza del requisito oggettivo dell’agevolazione e abbia escluso che un successivo atto di disposizione sul bene ne infici la funzione economica.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non può risolversi in una mera contestazione dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito quando quest’ultimo abbia correttamente applicato la norma ai fatti accertati.

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