Cassazione Penale, Sentenza n. 18043/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La societa ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti di EMILI Pierangelo e posto in esecuzione sul conto corrente della societa stessa. La ricorrente sostiene che EMILI non avesse la disponibilita effettiva del conto societario, che la societa non fosse un mero schermo ma fosse pienamente operativa, costituita prima della verifica fiscale, con sede e compagine sociale distinte, e che la condotta illecita contestata a EMILI fosse estranea e non posta in interesse o a vantaggio della societa stessa. Si deduce pertanto la violazione di legge e l'illegittima estensione dei principi sul sequestro presso terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato la possibilita di qualificare una societa come 'societa-schermo' anche se operativa, richiamando giurisprudenza consolidata, e ha ritenuto che le argomentazioni del Tribunale di Roma (controllo da parte di EMILI, deleghe sull'uso del conto, avvio dell'attivita contestuale alla verifica fiscale, ecc.) non siano suscettibili di rimozione in sede cautelare se non per vizi motivazionali radicali, non dedotti nel caso. Di conseguenza e stato confermato il decreto di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca per equivalente) eseguito sul conto della societa e la ricorrente e stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Articolo richiamato quale fattispecie di reato tributario contestato a EMILI, che costituisce presupposto per la confisca per equivalente e dunque per il sequestro preventivo eseguito sui beni ritenuti riconducibili all'autore del reato.
Norma che disciplina il riesame, strumento procedurale utilizzato per impugnare il decreto di sequestro; il ricorso per cassazione riguarda l'ordinanza di riesame adottata dal Tribunale.
Sez. 3, n. 12920 del 11/02/2022 (Currò)
Giurisprudenza richiamata per la regola secondo cui la qualifica di societa-schermo e compatibile con l'operativita della societa: l'operativita non esclude che la societa sia priva di autonomia rispetto a chi la gestisce e la utilizza per evitare responsabilita o sequestri.
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo)
Giurisprudenza richiamata per il principio limitativo del sindacato in Cassazione sulle ordinanze cautelari reali: il ricorso e ammesso principalmente per violazione di legge e per vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione mancante o apparentemente insufficiente.
Massime di principio
- La qualifica di 'societa-schermo' puo essere riconosciuta anche se la societa risulta operativa; non e necessaria la totale inattivita dell'ente per ritenere che sia mera apparenza.
- Per colpire i beni formalmente intestati a un terzo occorre dimostrare il controllo effettivo e l'utilizzo dei beni per fini estranei all'attivita sociale (uti dominus), ovvero che la societa sia strumentale all'elusione di responsabilita.
- In sede di riesame e impugnazione cautelare la valutazione probatoria e in larga parte rimessa al giudice del merito; la Cassazione interviene solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali.
- Se si vuol contrastare un sequestro eseguito su beni di un terzo societario, la difesa deve produrre elementi concreti di autonomia societaria: statuti e delibere, atti contabili separati, organi societari effettivi, corrispondenza contrattuale e testimonianze che dimostrino l'assenza di controllo e di vantaggio per il soggetto indagato.
- La coincidenza temporale tra avvio dell'operativita societaria e accertamenti fiscali, la titolarita unica delle quote, le deleghe operative e l'uso dei conti sono elementi sintomatici che il giudice puo ritenere indizi significativi di societa-schermo.
- I vizi di motivazione sono il principale terreno di sfida in Cassazione: per essere efficaci devono incidere radicalmente sull'apparato argomentativo del provvedimento e dimostrare l'assenza o l'inconsistenza delle ragioni poste a fondamento del sequestro.
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