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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40685/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Chkhaidze. Il motivo di ricorso denunciava la violazione degli artt. 157 e 159 c.p., lamentando che la Corte territoriale non aveva applicato la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 (applicabile ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019). Secondo il ricorrente, considerata la sospensione prevista dall'art. 159 (fino a 1 anno e 6 mesi dal termine di deposito della sentenza di primo grado alla pronuncia del dispositivo della sentenza di grado successivo) e il periodo di sospensione aggiuntivo di 21 giorni per rinvio, il termine massimo di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo corretta l'applicazione della sospensione prevista dall'art. 159 c.p. nella formulazione introdotta dalla legge n. 103/2017 ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 (orientamento confermato dalle Sezioni Unite n. 20989/2024). Ha rilevato che il termine interruttivo sorto con la sentenza di primo grado (Tribunale di Locri, 20/03/2019) e il successivo periodo di sospensione (dal 19/05/2019 al 19/11/2020) – unitamente ai 21 giorni per il rinvio – non rendevano spirato il termine massimo di prescrizione alla data del 10/06/2025. Di conseguenza la sentenza della Corte di appello è stata annullata e gli atti rinviati ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    La sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017 (applicabile ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019) opera dal termine fissato per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (dies a quo) fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo (dies a quem) per un periodo non superiore a 1 anno e 6 mesi; tale disciplina era applicabile al caso concreto e impediva il decorso della prescrizione al momento della sentenza impugnata.

  • art. 160 cod. pen.

    La sentenza di condanna di primo grado produce l'effetto interruttivo del corso della prescrizione; nel caso di specie il termine fissato dal Tribunale per il deposito della motivazione ha fatto sorgere l'effetto interruttivo considerato dalla Corte.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata nel ricorso in relazione al calcolo del termine prescrizionale massimo; la Corte l'ha valutata unitamente alla disciplina della sospensione di cui all'art. 159 per stabilire il corretto termine di estinzione.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere fenomeni di successione di leggi penali nel tempo; la Corte ha escluso che le successive riforme costituissero mera successione regolata dall'art. 2 ma piuttosto un nuovo sistema normativo applicabile solo ai reati dal 01/01/2020.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di ragionevolezza e uguaglianza: la Corte ha ritenuto che la deroga alla retroattività della lex mitior in favore della legge n. 103/2017 sia compatibile con tale principio.

  • art. 25 comma 2 Cost.

    Richiamato per spiegare che la tutela privilegiata della retroattività riguarda soltanto la lex mitior in senso penale sostanziale e non impedisce valutazioni di ragionevolezza su modifiche normative successive.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 20989 del 12/12/2024

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina della sospensione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019; le riforme successive (legge n. 3/2019 e n. 134/2021) hanno introdotto un nuovo sistema operativo a partire dal 01/01/2020, senza incidere retroattivamente sulla predetta finestra temporale.

Massime di principio

  • Quando la legge modifica la disciplina della prescrizione, va verificato il periodo temporale di efficacia della norma: la lex applicabile è quella vigente al momento della commissione del reato, salvo diversa previsione espressa del legislatore.
  • La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. (legge n. 103/2017) opera tra il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (dies a quo) e la pronuncia del dispositivo del grado successivo (dies a quem) per il periodo massimo stabilito dalla norma; va computata insieme a eventuali periodi di sospensione o interruzione (es. rinvii, art. 160 c.p.).
  • In presenza di riforme successive che hanno modificato il regime della prescrizione (anche introducendo istituti nuovi come l'improcedibilità), occorre accertare se il legislatore abbia voluto estendere le nuove regole ai reati anteriormente commessi o limitare la loro applicazione temporalmente; la giurisprudenza di legittimità può chiarire questi profili e deve essere osservata.
  • Per difesa e accusa: conservare e far valere gli atti processuali che determinano dies a quo e dies a quem (termine per deposito motivazione, rinvii, sentenze) è essenziale per il calcolo corretto della prescrizione.
  • Se la corte territoriale omette di applicare una disciplina transitoria espressamente vigente al momento del fatto, il rimedio è il ricorso per cassazione che può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.

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