Cassazione Penale, Sentenza n. 146/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare per due capi: 1) contestazione di intestazione fittizia dell'impresa edile formalmente intestata al cognato Luigi Germanò, denunciando carenza di gravi indizi a riguardo (mancata dimostrazione di trasferimento di beni o di risorse riconducibili al Condello, assenza di prova dell'intento elusivo e del contributo concorsuale); 2) aggravante mafiosa contestata come apoditticamente riconosciuta dai giudici del riesame; 3) partecipazione ad associazione di tipo 'ndranghetista, con critica all'utilizzabilità e alla forza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori ritenute in gran parte de relato e non riscontrate tra loro.
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato e in larga parte inammissibile il motivo relativo alla partecipazione associativa, confermando la valutazione del Tribunale che ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni dei collaboratori, valutate nella loro credibilità e convergenza, per mantenere il capo associativo. Ha invece accolto in parte il primo motivo relativo all'intestazione fittizia: la Corte ha rilevato che il giudice del riesame non ha dimostrato, nei limiti dell'incidente cautelare, né il trasferimento di risorse riconducibili al Condello né l'inclusione dell'impresa nel suo patrimonio; ha pertanto annullato l'ordinanza limitatamente alla imputazione per intestazione fittizia e ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame su tale punto. Per il resto il ricorso è rigettato. Disposizioni procedurali: invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
Norme richiamate
Richiamato come base per l'aggravante mafiosa: la Corte ha valutato la presenza dell'aggravante nel quadro complessivo ma ha ritenuto insufficiente la motivazione del giudice del riesame solo in relazione all'intestazione fittizia, non nella parte relativa alla partecipazione associativa
Secondo la Corte, per configurare il reato di intestazione fittizia occorre dimostrare che l'impresa sia stata costituita o alimentata con risorse riconducibili all'indagato, o che sia entrata effettivamente a far parte del suo patrimonio; la mera gestione o un ruolo dirigenziale non sono sufficienti
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sent. n. 20804/29-11-2012, Aquilina)
Principio secondo cui dichiarazioni de relato possono essere utilizzate se risultano riscontrate da altre fonti, previa valutazione della credibilità soggettiva e dell'autonomia genetica delle singole dichiarazioni; principio applicato dalla Corte per confermare la valutazione sulla partecipazione associativa
Massime di principio
- Per il delitto di intestazione fittizia non basta dimostrare che un indagato eserciti potere gestionale su un'impresa formalmente intestata ad altri: è necessario, anche in sede cautelare, dimostrare la provenienza o il trasferimento di risorse riconducibili all'indagato o l'effettivo inserimento dell'azienda nel suo patrimonio.
- Le dichiarazioni di collaboratori possono sostenere una misura cautelare per associazione mafiosa anche se in parte de relato, purché siano valutate nel loro complesso, riscontrate reciprocamente e risultino credibili e indipendenti tra loro.
- La decisione può essere parziale: la rimozione di una contestazione non elimina automaticamente la misura cautelare se su altri capi persiste il titolo; tuttavia l'annullamento anche parziale attenua la posizione difensiva e obbliga a nuovo esame sul punto specifico.
- Il giudice del riesame deve motivare con precisione il nesso logico tra ruolo svolto dall'indagato e le modalità di gestione/assorbimento di beni o risorse, evitando deduzioni apodittiche; in caso contrario la motivazione è insufficiente e il provvedimento può essere annullato sul singolo capo.
- In sede di impugnazione è difficile ottenere la rinnovazione della valutazione del compendio probatorio da parte della Corte di legittimità: le critiche generiche alla valutazione delle prove sono spesso inammissibili se tendono a una semplice rivalutazione del merito.
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