Sentenza del 04/06/2020 n. 1416 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Variazione indirizzo del difensore comunicata alla parte - Notificazione al vecchio indirizzo - Inesistenza della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appello era stato notificato al precedente indirizzo del difensore domiciliatario, benché la variazione di indirizzo fosse stata regolarmente comunicata alla parte. La questione riguardava gli effetti della notificazione tentata al vecchio indirizzo e la possibilità di considerarla nulla, anziché inesistente, così da consentire la sanatoria e salvare il termine d’impugnazione.
La decisione
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché spedito a un indirizzo non più attuale. La notificazione è stata qualificata come inesistente, non semplicemente nulla: non essendosi perfezionata con la consegna di una copia conforme dell’atto, è rimasta un mero tentativo e non è entrata nella realtà giuridica. Di conseguenza, non poteva essere sanata l’inosservanza del termine per impugnare. L’estratto non riferisce statuizioni sulle spese né altri provvedimenti accessori.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16
L’estratto lo indica tra i riferimenti normativi, ma non riporta una specifica interpretazione dell’articolo.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17
L’estratto lo indica tra i riferimenti normativi, ma non riporta una specifica interpretazione dell’articolo.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
La decisione applica la disciplina dell’impugnazione per dichiarare inammissibile l’appello notificato al precedente indirizzo del difensore, dopo che la variazione era stata comunicata alla parte.
Massime di principio
- Quando la variazione dell’indirizzo del difensore domiciliatario è stata regolarmente comunicata alla parte, notificare l’impugnazione al vecchio indirizzo non equivale a una notifica valida.
- Se la notificazione non si conclude con la consegna dell’atto, ma resta un mero tentativo, può essere qualificata come inesistente e non come semplice nullità suscettibile di sanatoria.
- La notificazione inesistente non salva il termine d’impugnazione: un appello spedito al precedente indirizzo può quindi essere dichiarato inammissibile per inosservanza del termine.
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