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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37539/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'INAIL aveva chiesto l'insinuazione al passivo del fallimento per un credito di euro 153.896,27 a titolo di rata premio 2012 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oltre euro 6.548,86 per sanzioni civili da omesso pagamento. Il tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dall'ente, perché composta soltanto da attestazione del credito e scritture contabili, e aveva affermato che per provare il credito sarebbero serviti ulteriori dati concreti, come numero dei lavoratori, persistenza dell'attività nell'anno di riferimento ed entità delle retribuzioni. L'INAIL ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 12, 28, 41 e 44 del D.P.R. 1124/1965, sostenendo che, nel sistema assicurativo INAIL, l'obbligazione contributiva è determinata in base alle denunce del datore di lavoro e che la prova del credito poteva essere fornita mediante denuncia iniziale, dichiarazioni periodiche e prospetto di calcolo. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il tribunale non aveva considerato correttamente il quadro documentale complessivo né indicato quali ulteriori documenti l'ente avrebbe dovuto produrre.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Oristano, in diversa composizione, affinché riesamini l'opposizione allo stato passivo alla luce della disciplina speciale del rapporto assicurativo INAIL. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse trascurato l'effetto probatorio delle denunce del datore di lavoro previste dagli artt. 12 e 28 D.P.R. 1124/1965 e la regola per cui le modifiche del rischio rilevano solo se comunicate nelle forme prescritte. Ha quindi affermato che, nel caso concreto, la produzione della denuncia di inizio attività e della successiva comunicazione di cessazione della sola attività edile era sufficiente a fondare la partecipazione al concorso per il credito di premio, restando da riesaminare la domanda secondo tali principi e con regolazione delle spese demandata al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione dell'onere probatorio; la Corte ha chiarito che, nel sistema INAIL, la prova del credito va letta alla luce della disciplina speciale che valorizza le denunce del datore di lavoro.

  • D.P.R. n. 1124/1965, art. 12

    I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ... debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione ... debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.

    La denuncia di inizio attività e quella di variazione del rischio hanno valore di dichiarazione di scienza, non di manifestazione negoziale; la loro rettifica può avvenire solo nelle forme previste dalla norma.

  • D.P.R. n. 1124/1965, art. 28

    I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente ... Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte.

    La determinazione del premio si fonda sul meccanismo dichiarativo previsto dal sistema assicurativo, con rilievo delle denunce e delle comunicazioni del datore di lavoro.

  • D.P.R. n. 1124/1965, art. 41

    Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa ... sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori.

    La norma esprime il criterio legale di calcolo del premio, da coordinare con le denunce del rischio e delle retribuzioni effettuate dal datore di lavoro.

  • D.P.R. n. 1124/1965, art. 44

    Richiamato come disposizione sulle tempistiche del pagamento del premio.

  • art. 1897 c.c.

    Le circostanze sopravvenute che riducono il rischio incidono sul premio solo se portate a conoscenza dell'assicuratore nelle forme prescritte; nel sistema INAIL la variazione del rischio è rilevante solo previa comunicazione formale.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato per escludere che l'eventuale eccedenza corrisposta possa essere ripetuta al di fuori della rettifica formale prevista dalla disciplina speciale.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, la prova del credito per premi e contributi può essere assolta mediante le denunce e comunicazioni rese dal datore di lavoro, perché tali atti costituiscono dichiarazioni di scienza idonee a determinare il rischio e il premio.
  • Le modifiche o la cessazione del rischio assicurato incidono sulla misura del premio solo se comunicate all'INAIL nelle forme previste dalla disciplina speciale; in mancanza, resta vincolante il rischio originariamente denunciato.
  • La disciplina INAIL, per la particolare natura pubblicistica degli interessi tutelati, prevale sulla richiesta di prova analitica di elementi ulteriori come numero dei lavoratori o retribuzioni effettive, quando il credito sia fondato sulle denunce periodiche del datore di lavoro.
  • Nel giudizio di insinuazione al passivo, la produzione delle denunce di inizio attività e delle successive variazioni del rischio, se munite di data certa, è sufficiente a sorreggere la pretesa contributiva dell'ente assicuratore nei confronti del fallimento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiAccertamento del passivo
RamiPrevidenzaFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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