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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03710/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto un unico ricorso per cassazione avverso quattro dispositivi di ordinanza emessi dal Tribunale di Palermo il 14 novembre 2024, pronunciati sia in sede di riesame sia in sede di appello cautelare, relativi a diverse impugnazioni incidentali contro l'ordinanza genetica del GIP del 17 ottobre 2024. La difesa chiedeva l'annullamento delle quattro ordinanze, riservandosi di articolare successivi motivi di impugnazione. La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso era inammissibile perché diretto contro meri dispositivi di decisione, non autonomamente impugnabili in cassazione; il ricorso per cassazione, secondo la Corte, deve investire il provvedimento corredato di motivazione, poiché i termini e la struttura dell'art. 311 c.p.p. presuppongono la disponibilità della motivazione depositata e la contestuale enunciazione dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché avente a oggetto atti processuali, pur decisori, non autonomamente impugnabili: il mezzo di gravame è stato ritenuto proposto contro i soli dispositivi delle ordinanze del Tribunale di Palermo, anziché contro il provvedimento completo di motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 311 c.p.p.

    Il termine per il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento; i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, presupponendo che la decisione sia stata depositata con motivazione. Da ciò la Corte desume che non è impugnabile il solo dispositivo, ma il provvedimento motivato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari deve investire il provvedimento nella sua interezza, comprensivo di motivazione, e non il solo dispositivo letto in udienza.
  • Un atto processuale decisorio privo di autonoma impugnabilità non può essere validamente portato immediatamente in cassazione.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per ragioni imputabili alla parte ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e, se ravvisabili profili di colpa, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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