Cassazione Civile, Ordinanza n. 02679/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., dando atto dell'avvenuta rinuncia al ricorso accettata dalle controparti. È stato disposto che nulla fosse statuito sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società credito)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Cagliari. Dal testo non emergono i fatti sostanziali della controversia né i motivi specifici del ricorso, perché la decisione della Corte di cassazione si limita a prendere atto che entrambe le parti hanno depositato rinuncia al giudizio, poi accettata agli atti del processo. L'ordinanza non entra nel merito delle censure e non descrive l'oggetto della lite originaria, se non il coinvolgimento di una società di credito e di un istituto bancario intimato.
Norme richiamate
disciplina la rinuncia al ricorso; la Corte lo richiama come base per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia intervenuta nel processo
è richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. per affermare l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia accettata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo.
- Quando interviene estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure e può disporre che nulla sia statuito sulle spese.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbente impedisce qualsiasi valutazione della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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