Cassazione Penale, Sentenza n. 49652/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP di Verona del 05/05/2023, che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a più capi di imputazione (tra cui reati previsti dalla legge n.895/1967, art.648 e 648-bis c.p., reati contro la persona). Il motivo formale dedotto in cassazione era violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 299 c.p.p., con particolare censura per il mancato esame delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio (per cui il relativo verbale non era agli atti) e per l'incertezza sulla corresponsione delle somme offerte a titolo di risarcimento alle persone offese; il ricorrente ha anche sostenuto che l'omessa trasmissione del verbale da parte del pubblico ministero non dovesse nuocergli.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'eccezione sulla mancata trasmissione di atti rilevanti non può essere sollevata per la prima volta in cassazione; ha chiarito che, ai sensi dell'art. 309 c.p.p. richiamante l'art. 291 c.p.p., il verbale di interrogatorio dell'indagato non rientra tra gli atti che il pubblico ministero è obbligato a trasmettere al tribunale del riesame, sicché l'onere della produzione grava sul difensore/indagato. Il verbale è stato prodotto solo in sede di cassazione e pertanto è da considerarsi documentazione "sopravvenuta" non valutabile in questa sede. Analogamente, l'accettazione (anche a titolo di acconto) di somme risarcitorie operata dopo la decisione è stata considerata sopravvenuta e non idonea a modificare la valutazione cautelare espressa dal Tribunale. Anche la successiva autorizzazione, a cura del GIP, della modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari è stata ritenuta circostanza sopravvenuta. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il ricorrente ha invocato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 299; la Corte ha però ritenuto che il difetto di produzione di atti decisivi (verbale di interrogatorio) fosse un limite procedurale che andava dedotto nelle fasi anteriori e non poteva essere sanato in cassazione.
Interpretato unitamente all'art. 291 c.p.p.: indica che sono trasmessi al tribunale del riesame solo gli atti elencati dall'art. 291; il verbale di interrogatorio non rientra tra questi, perciò l'onere di produzione grava sull'indagato/difesa.
Serve a delimitare la lista degli atti che il pubblico ministero deve trasmettere; la Corte ha richiamato tale elenco per escludere l'obbligo di trasmissione del verbale d'interrogatorio al tribunale del riesame.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la formulazione sintetica del motivo in cassazione (limiti espositivi del ricorso per cassazione in materia cautelare): il motivo è stato enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la comminazione della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile.
art. 611, comma 1-bis c.p.p. e art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito)
Richiamate per giustificare la trattazione con contraddittorio scritto e l'assenza di richiesta di trattazione orale; la procedura è stata trattata con scritto secondo le disposizioni emergenziali e successive proroghe.
Massime di principio
- Non è possibile sollevare per la prima volta in cassazione l'eccezione di mancata trasmissione di atti al tribunale del riesame: tali eccezioni vanno dedotte nelle sedi precedenti (GIP o appello cautelare).
- Il verbale di interrogatorio dell'indagato non è necessariamente tra gli atti che il pubblico ministero deve trasmettere al riesame (art. 291/309 c.p.p.); pertanto il difensore deve provvedere a produrlo tempestivamente se intende che venga valutato.
- Documenti o fatti sopravvenuti dopo la decisione impugnata (es. accettazione del risarcimento, modifiche successive della misura cautelare) non sono valutabili in sede di cassazione quale elemento per riformare quella decisione e devono essere riproposti al giudice di merito con nuova istanza.
- Se si vuole che circostanze attenuanti (tentativi di riparazione, offerte risarcitorie, verbali di interrogatorio) incidano sulla decisione cautelare, occorre allegarle e documentarle già nella richiesta al GIP o in sede di appello cautelare; produrle in cassazione equivale a presentare prova sopravvenuta.
- In caso di omissioni da parte del pubblico ministero nella trasmissione di atti, il rimedio corretto è sollevare il vizio al giudice che ha adottato o riesaminato la misura (GIP/Tribunale del riesame) e, se necessario, proporre i relativi mezzi di impugnazione nelle sedi ordinarie e nei termini.
- La difesa deve curare la tempestiva produzione documentale e la contestuale sollevazione di eccezioni procedurali per evitare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
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