Sentenza del 31/10/2017 n. 4402 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Errore di fatto - Disponibilità reddituale - Mancata considerazione - Revocazione sentenza - Presupposto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha denunciato un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza, nel rideterminare il reddito imponibile, non avesse considerato il riconoscimento contenuto nell'appello incidentale dell'Ufficio relativo a una maggiore disponibilità reddituale in suo favore. Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe inciso sulla determinazione del reddito e avrebbe dovuto condurre alla revocazione della decisione.
La decisione
La revocazione è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata, perché non ricorreva un errore di fatto decisivo, immediatamente percepibile dal semplice confronto tra la sentenza e gli atti del processo. Il riconoscimento dell'Ufficio non aveva assunto valore determinante ai fini della decisione. Inoltre, la questione era già stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione: l'eventuale mancata considerazione avrebbe potuto integrare, al più, un error in procedendo o un error in iudicando, non denunciabile mediante revocazione ordinaria.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione ordinaria è ammessa solo quando l'errore consiste nell'erronea percezione di un fatto obiettivo, non controverso e decisivo, rilevabile con assoluta evidenza dal confronto diretto tra la sentenza e gli atti o documenti processuali. Non sono sufficienti valutazioni interpretative, argomentazioni induttive o contestazioni relative al modo in cui il giudice ha applicato o interpretato il diritto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un mezzo per contestare una valutazione giuridica, probatoria o argomentativa del giudice.
- L'errore deve risultare in modo immediato e oggettivo dagli atti, riguardare un fatto non controverso ed essere decisivo per l'esito della causa.
- La mancata valutazione di una specifica censura o di un argomento già dedotto può integrare, se del caso, un error in procedendo o un error in iudicando, ma non costituisce normalmente errore di fatto revocatorio.
- Un riconoscimento o una dichiarazione contenuta negli atti di una parte rileva ai fini della revocazione solo se risulta chiaramente decisivo per la decisione e la sua omissione deriva da una mera svista percettiva, non da una scelta interpretativa del giudice.
- Quando la questione è già stata oggetto di un motivo di impugnazione, non può essere riproposta come errore di fatto se ciò richiede di rivalutare il contenuto degli atti o il ragionamento seguito nella sentenza.
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