Sentenza del 31/10/2017 n. 256 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Avviso di accertamento imposta di pubblicità - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’insegna apposta sulla cabina per fotografie automatiche non fosse un mezzo pubblicitario soggetto a imposta, ma una semplice targa indicativa dell’attività commerciale e, in quanto tale, esente. La controversia riguardava quindi la qualificazione dell’insegna e l’applicabilità dell’esenzione prevista per le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede dell’attività.
La decisione
La Commissione ha ritenuto dovuta l’imposta di pubblicità, richiamando il principio della Corte di Cassazione secondo cui l’esenzione prevista dall’art. 17, comma 1-bis, primo periodo, del D.lgs. n. 507/1993 riguarda le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede in cui l’attività viene effettivamente svolta. Nel caso concreto, l’insegna apposta sulla cabina per fotografie automatiche non è stata considerata esente; pertanto, l’accertamento è risultato fondato.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1-bis, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L’esenzione dall’imposta di pubblicità è prevista per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono.
L’esenzione non si applica automaticamente a qualsiasi scritta o segno riferibile a un’attività commerciale. È necessario che si tratti di una vera insegna di esercizio e che essa contraddistingua la sede effettiva dell’attività. Nel caso esaminato, l’insegna sulla cabina per fotografie automatiche è stata ritenuta soggetta all’imposta.
Massime di principio
- Per stabilire se un’insegna è esente non basta qualificarla formalmente come targa indicativa: occorre valutarne la funzione concreta, il contenuto e il luogo in cui è installata.
- L’esenzione opera principalmente per le insegne di esercizio che identificano la sede in cui l’attività commerciale viene svolta; può invece essere negata quando il mezzo ha una funzione prevalentemente pubblicitaria o non identifica una sede effettiva.
- In presenza di un avviso di accertamento, il contribuente deve dimostrare che il segno possiede i requisiti sostanziali dell’insegna di esercizio esente, non limitandosi a invocarne la natura descrittiva o indicativa.
- La qualificazione dell’insegna dipende dalle circostanze concrete, tra cui dimensioni, visibilità, messaggio, collocazione e rapporto con la sede dell’attività.
- Il principio è applicabile anche a strutture automatiche o autonome: il fatto che una scritta indichi l’attività esercitata non comporta necessariamente l’esenzione dall’imposta di pubblicità.
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