Sentenza del 31/10/2017 n. 320 - Comm. Trib. Prov. Teramo
Accertamento - Termini - Applicabilità dell'istituto del raddoppio dei termini - Successione leggi nel tempo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità del raddoppio dei termini ordinari di accertamento per redditi relativi agli anni 2006 e 2007. L'avviso era stato notificato il 26 ottobre 2016 ed era fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza redatto nel marzo 2016. A seguito delle modifiche all'art. 43 del DPR 600/1973 e all'art. 57 del DPR 633/1972, introdotte dal d.lgs. 128/2015 e dalla legge 208/2015, il raddoppio dei termini era subordinato al rispetto dei regimi transitori e, in particolare, all'inoltro della notizia di reato entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Non risultando notificato né il processo verbale anteriormente al 2 settembre 2015 né l'avviso entro il 31 dicembre 2015, non era applicabile il primo regime transitorio previsto dal d.lgs. 128/2015; trovava invece applicazione il regime della legge 208/2015, che non consentiva il raddoppio in assenza dei relativi presupposti temporali.
La decisione
È stata dichiarata l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento. L'avviso notificato nel 2016, relativo ai periodi d'imposta 2006 e 2007, non poteva beneficiare del raddoppio dei termini, poiché il processo verbale era successivo al 31 dicembre 2015 e non risultava che la notizia di reato fosse stata inoltrata entro il quinto anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni. Di conseguenza, l'accertamento è risultato tardivo e l'atto è stato annullato o comunque dichiarato illegittimo per decadenza.
Norme richiamate
Art. 43 del DPR 600/1973
Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi. Nel regime applicabile dopo le modifiche legislative, il raddoppio dei termini non operava automaticamente, ma richiedeva il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina transitoria e dai termini per la comunicazione della notizia di reato.
Art. 57 del DPR 633/1972
Disciplina i termini per l'accertamento in materia di IVA. La relativa disciplina è stata modificata in parallelo a quella dell'art. 43 del DPR 600/1973, con limitazione dell'applicabilità del raddoppio dei termini.
Art. 2, comma 3, del d.lgs. 128/2015
Prevedeva un primo regime transitorio per gli accertamenti collegati a violazioni penali, applicabile quando il processo verbale fosse stato notificato entro il 2 settembre 2015 o l'avviso di accertamento fosse stato notificato entro il 31 dicembre 2015. Nel caso esaminato, tali condizioni non risultavano soddisfatte.
Art. 1, comma 132, della legge 208/2015
Prevedeva il secondo regime transitorio, applicabile dal 1° gennaio 2016. In base a tale disciplina, il raddoppio dei termini non poteva essere riconosciuto poiché la notizia di reato non risultava inoltrata entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato automaticamente solo perché l'accertamento contiene elementi potenzialmente rilevanti penalmente: devono essere verificati puntualmente la disciplina vigente e i requisiti temporali applicabili.
- In caso di successione di leggi, occorre individuare il regime transitorio pertinente verificando la data di notifica del processo verbale di constatazione e quella di notifica dell'avviso di accertamento.
- Quando non ricorrono le condizioni del regime transitorio più favorevole all'Amministrazione, trova applicazione la disciplina successiva, più restrittiva, e l'Ufficio deve rispettare i termini ordinari o quelli speciali validamente previsti.
- La notizia di reato deve essere trasmessa entro il termine richiesto dalla disciplina applicabile; in mancanza, l'Amministrazione non può utilizzare il raddoppio dei termini per recuperare annualità ormai prescritte o decadute.
- Se l'avviso è notificato oltre il termine ordinario e il raddoppio è inapplicabile, l'atto è illegittimo per decadenza dal potere impositivo, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle contestazioni fiscali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 ott 2017Sentenza del 31/10/2017 n. 29 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 31 ott 2017Sentenza del 31/10/2017 n. 30 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 31 ott 2017Sentenza del 31/10/2017 n. 128 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 31 ott 2017Sentenza del 31/10/2017 n. 256 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 31 ott 2017Sentenza del 31/10/2017 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 31 ott 2017Sentenza del 31/10/2017 n. 632 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →