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Sentenza

Sentenza del 31/10/2017 n. 128 - Comm. Trib. Prov. Sondrio

Imposta unica sulle scommesse - Centro trasmissione dati - Soggettività passiva d'imposta - Sussiste - Assimilabilità dell'Imposta Unica ad un'imposta sul volume d'affari - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la debenza dell'Imposta unica, sostenendo, in particolare, di non essere soggetto passivo del tributo e che l'imposta fosse assimilabile a un'imposta sul volume d'affari. La controversia riguardava quindi sia l'individuazione del soggetto obbligato sia la natura dell'imposta. È stato chiarito che l'obbligo sussiste anche per chi, tramite un CTD operante in Italia, raccoglie scommesse per conto di operatori stranieri, anche in assenza della concessione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L'articolo 1 del d.lgs. n. 504/1998 ricomprende nella base applicativa dell'Imposta unica anche la raccolta del gioco a distanza e stabilisce che il tributo è dovuto anche in assenza di concessione. L'articolo 3 è stato interpretato nel senso che soggetto passivo è chiunque gestisca, con qualunque mezzo e per conto proprio o di terzi, concorsi o scommesse di qualsiasi genere. Pertanto, il CTD è stato considerato soggetto passivo dell'imposta. È stata inoltre esclusa l'assimilabilità dell'Imposta unica a un'imposta sul volume d'affari, trattandosi di un'imposta indiretta che colpisce la manifestazione mediata di ricchezza rappresentata dall'effettuazione delle scommesse.

Norme richiamate

  • Articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504

    L'Imposta unica sui concorsi e sulle scommesse è dovuta anche per la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, e anche in assenza della concessione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

    La norma è stata interpretata nel senso che l'assenza di una concessione amministrativa non esclude l'applicazione dell'Imposta unica quando l'attività di raccolta delle scommesse è concretamente svolta.

  • Articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504

    Soggetto passivo d'imposta è chiunque gestisce con qualunque mezzo, per conto proprio o di terzi, concorsi o scommesse di qualsiasi genere.

    La nozione di soggetto passivo è ampia e comprende anche i centri di trasmissione dati che raccolgono in Italia scommesse per conto di operatori stranieri.

Massime di principio

  • Nel settore delle scommesse, chi svolge materialmente in Italia attività di raccolta o gestione per conto di un operatore, anche estero, può essere considerato soggetto passivo dell'Imposta unica.
  • L'assenza di una concessione amministrativa non elimina automaticamente l'obbligo tributario: l'imposta può essere dovuta in base all'effettivo svolgimento dell'attività.
  • Per individuare il soggetto passivo rileva soprattutto la gestione concreta della raccolta delle scommesse, non soltanto la titolarità formale del rapporto con il cliente o con l'operatore estero.
  • L'Imposta unica sulle scommesse è un'imposta indiretta collegata all'effettuazione delle scommesse e non un'imposta sul reddito, sul patrimonio o sul volume d'affari in senso proprio.

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