Sentenza del 31/10/2017 n. 29 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO: MOTIVAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO - PER RELATIONEM
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L’avviso di accertamento è stato ritenuto legittimamente motivato per relationem, poiché il documento richiamato era già nella disponibilità della contribuente in quanto sottoscritto e consegnato al suo rappresentante legale. Non era quindi necessario allegare nuovamente il PVC all’avviso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento motivato per relationem, sostenendo che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto allegare nuovamente il processo verbale di constatazione (PVC) richiamato nell’atto. Il PVC, tuttavia, era stato sottoscritto e consegnato al rappresentante legale della società contribuente.
Norme richiamate
Principio della motivazione per relationem degli atti tributari
Un avviso di accertamento può richiamare un precedente atto o documento, come il PVC, senza riprodurne integralmente il contenuto, purché il contribuente ne abbia avuto conoscenza o disponibilità e possa comprendere adeguatamente i presupposti della pretesa tributaria.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è generalmente valida quando l’atto richiamato è stato previamente consegnato o notificato al contribuente.
- L’Amministrazione finanziaria non deve allegare nuovamente un documento già nella disponibilità del contribuente, salvo che il richiamo sia generico o non consenta di individuare con chiarezza i presupposti dell’accertamento.
- La sottoscrizione e la consegna del PVC al rappresentante legale della società costituiscono elementi idonei a dimostrare la conoscenza del suo contenuto da parte della contribuente.
- In situazioni analoghe, la contestazione dell’avviso può avere fondamento soprattutto se il documento richiamato non è mai stato consegnato, non è identificabile oppure contiene elementi essenziali non riprodotti né altrimenti conoscibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 ott 2017Sentenza del 31/10/2017 n. 30 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 31 ott 2017Sentenza del 31/10/2017 n. 128 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 31 ott 2017Sentenza del 31/10/2017 n. 256 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 31 ott 2017Sentenza del 31/10/2017 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 31 ott 2017Sentenza del 31/10/2017 n. 320 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 31 ott 2017Sentenza del 31/10/2017 n. 632 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →