Cassazione Penale, Sentenza n. 30547/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 341-bis c.p., denunciando: (i) omissione di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; (ii) violazione dell'art. 58 della legge n. 689/1981 in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, sostenendo che la norma non richiede la manifestazione di volontà personale dell'imputato per la sostituzione pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (la Corte d'appello ha dato atto, sebbene sinteticamente, dell'adeguatezza della pena e ha evidenziato elementi incompatibili con il riconoscimento delle attenuanti generiche). Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha aggiunto all'art. 58 il comma 3, con la ratio di richiedere il consenso espresso solo per le pene sostitutive che incidono direttamente sulla libertà personale (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità), e non per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. La Corte d'appello aveva escluso la sostituzione unicamente perché la richiesta non era stata formulata personalmente dall'imputato; su questo punto la sentenza è stata annullata e la decisione è rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio limitatamente alla valutazione della possibile sostituzione pecuniaria.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; la Corte d'appello ha confermato la condanna su questo capo.
«Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale»
La norma, come aggiornata dal d.lgs. n. 31/2024, è stata interpretata dalla Cassazione nel senso che il consenso personale è richiesto per le pene sostitutive che incidono sulla libertà personale, mentre non è necessario per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. correttivi Cartabia)
Ha aggiunto all'art. 58 il comma 3 relativo al consenso dell'imputato per alcune pene sostitutive
La modifica chiarisce la distinzione tra pene sostitutive che incidono sulla libertà personale (per le quali serve consenso espresso) e la sostituzione con pena pecuniaria (per la quale il consenso personale non è richiesto). La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia applicato erroneamente la norma escludendo la sostituzione pecuniaria per l'assenza di richiesta personale.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 19/3/2024 n. 31, il consenso personale dell'imputato è richiesto solo per le pene sostitutive che incidono direttamente sulla libertà personale (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) e non per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
- In assenza di una richiesta personale dell'imputato, il giudice non può automaticamente escludere la sostituzione con pena pecuniaria: deve invece verificare i presupposti sostanziali per la sostituzione (requisiti soggettivi e oggettivi, eventuale recidiva, gravità del fatto, esigenze di tutela) e decidere motivatamente.
- La Cassazione può annullare parzialmente la sentenza quando l'errore riguarda solo una specifica questione (qui la valutazione della sostituzione pecuniaria) e rinviare il giudizio per nuova valutazione limitata a quel punto.
- Sull'omissione o insufficiente motivazione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il controllo della Corte è manifesto quando la motivazione, seppur sintetica, consente di comprendere le ragioni della decisione e indica elementi fattuali ostativi alle attenuanti.
- Nelle impugnazioni future i difensori dovranno segnalare espressamente la questione della sostituzione pecuniaria anche se la richiesta personale non è stata formulata, chiedendo comunque la verifica dei presupposti legali da parte del giudice.
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