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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18884/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

Con sentenza del 24/07/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato all'imputato la pena concordata per i reati a lui ascritti e lo ha condannato alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe omesso di motivare sulle ragioni per le quali non aveva ritenuto di poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La censura, in sostanza, mirava a contestare il mancato rilievo di una causa di proscioglimento nonostante la definizione del procedimento con patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p., ritenendo che l'impugnazione fosse stata proposta per motivi non consentiti avverso una sentenza di patteggiamento. Ha osservato che, contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, a difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, a erronea qualificazione giuridica del fatto, nonché all'applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. La doglianza sulla mancata motivazione in ordine al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. esula da tali ipotesi tassative. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione solo per motivi tassativi: volontà delle parti, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione del fatto, pena o misura di sicurezza illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra motivo di ricorso ammissibile contro la sentenza di patteggiamento, quando non rientri nelle ipotesi tassative previste dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610 c.p.p.

    comma 5-bis, ultima parte

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso in cassazione quando l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • La contestazione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo autonomo di ricorso avverso il patteggiamento, se non si traduce in una delle specifiche censure consentite dalla legge.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto per motivi non consentiti contro una sentenza di patteggiamento, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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